Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28136 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28136 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di Caporiacco Alberto

n. il 25 agosto 1959

avverso
l’ordinanza 13 febbraio 2014

Tribunale di Trieste;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Pro-

curatore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 11/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 13 febbraio 2014, depositata in cancelleria il 14 febbraio 2013, il Tribunale di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Di Caporiacco Alberto di sospensione dell’esecuzione con liberazione immediata per vizio insanabile dell’ordine di esecuzione
per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo emesso in data 16 otto-

no della carcerazione emesso in data 26 febbraio 2013.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il Di Caporiacco era
stato condannato dal Tribunale di Trieste in data 19 maggio 2008 e che, contro
questa decisione, aveva elevato impugnazione che la Corte di Appello di Trieste aveva dichiarato inammissibile in data 23 aprile 2009 per tardività ritenendo inoltre
esecutiva la sentenza a decorrere dal 6 luglio 2009.
Cinque anni dopo, sul presupposto di non aver avuto tempestiva conoscenza di
tale ultima ordinanza e di non aver quindi potuto esercitare all’epoca dei fatti la facoltà di gravame, l’odierno ricorrente impugnava detta ordinanza e la Corte di Cassazione, con decisione 21 novembre 2013, sul presupposto che l’ordinanza di inammissibilità si sarebbe dovuta notificare anche all’odierno ricorrente ancorché soggetto non appellante, ha riconosciuto la tempestività del ricorso davanti a sé salvo poi
dichiararlo inammissibile per la proposizione di motivi, appunto, non ammissibili.
Ciò posto, il giudice, nell’ordinanza impugnata, riteneva di dover anticipare la
data di revocabilità della sentenza di condanna del Tribunale di Trieste alla data 31
ottobre 2008 considerando che era a quella data che doveva farsi risalire la formazione del giudicato per l’inutile decorso dei termini di impugnazione della sentenza
di primo grado rilevando trattarsi di una causa di inammissibilità dell’impugnazione

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bre 2010 nonché del provvedimento di revoca del decreto di sospensione e ripristi-

di natura originaria e che la relativa decisione che la rilevava era da ritenersi di natura dichiarativa.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione, integrato da memoria, il Di Caporiacco chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
In particolare è stato osservato dal ricorrente che il giudice non aveva rilevato
la nullità degli atti di esecuzione emessi dalla Procura della Repubblica di Trieste
(quelli datati 16 ottobre 2010 e 26 febbraio 2013), per non aver sospeso l’ese-

Ud. in c.c.: 11 giugno 2014 — Di Caporiacco Alberto — RG: 9153/14, RU: 18;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penate
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cuzione in corso e non aver disposto l’immediata liberazione del ricorrente, evidenziando altresì che non era stata presa in esame la circostanza che la Corte di Cassazione avesse altresì stabilito che la data di esecutività della ordinanza della Corte
di Appello di Trieste in data 23 aprile 2009, che aveva dichiarato l’inammissibilità
dell’appello tardivo proposto dal difensore, dovesse essere corretta con l’indicazione
del 21 novembre 2013 anziché dal 6 luglio 2009 rendendo così di conseguenza irrevocabile la sentenza dei Tribunale di Trieste in epoca successiva alla emissione

2.1 — Con motivi nuovi, depositati in data 26 maggio 2014, il ricorrente, ribadiva le doglianze fatte valere nel proprio gravame insistendo per raccoglimento delle
rassegnate conclusioni. Faceva seguito la memoria di replica 9 giugno 2014 presentata dopo la lettura della requisitoria scritta del Procuratore Generale.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
3.1 — Deve rilevarsi, nella fattispecie, a prescindere dalle argomentazioni espresse dal giudice nel provvedimento gravato in relazione alla retrodatazione del
momento di irrevocabilità del titolo impugnato in modo inammissibile, che questa
Corte ha già avuto modo di osservare, esprimendo un orientamento che va qui confermato e ribadito, che il giudice dell’esecuzione, a fronte di un appello tardivo avverso una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l’esecuzione della pena in attesa che il giudice dell’impugnazione si pronunci sull’ammissibilità dell’appello, spettando a quest’ultimo un autonomo potere di sospensione. (Sez. 1, 28 novembre 2012, n. 4891, Diaconescu, rv.
254700).
L’art. 648 comma 2 cod. proc. pen. dispone che la sentenza contro la quale è
ammessa l’impugnazione è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per
proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Il secondo termine contiene un riferimento al disposto dell’art. 591 cod. proc. pen., comma
2, secondo cui il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza
l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato. Dall’interpretazione logico-sistematica di tale disposizione non può che ritenersi che, una
volta che sia inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione, la sentenza
è irrevocabile, a prescindere dall’esito del giudizio di appello: in quella sede si potrà

Ud. í n c.c.: 11 giugno 2014 — Di Caporiacco Alberto — RG: 9153/14, RU: 18;

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degli atti esecutivi sopra menzionati della Procura della Repubblica.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

verificare che l’impugnazione non era, in realtà, tardiva (si pensi ad un’impugnazione presentata in luogo diverso da quello in cui fu emesso un provvedimento, tardivamente trasmessa) ma se, al contrario, la tardività verrà confermata, la relativa
ordinanza non potrà che prendere atto di un’irrevocabilità già verificatasi. Impone
questa soluzione l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” che separa le due ipotesi
dell’inutile decorso del termine per proporre impugnazione e dell’inutile decorso del

termine per impugnare l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione, particella
le due ipotesi contemplate.
Del resto, ove si volesse accedere a una diversa ricostruzione sistematica si
perverrebbe alla conclusione, davvero irragionevole se non addirittura paradossale,
che l’atto di impugnazione, pur se tardivo, mai consentirebbe la formazione del giudicato formale, con intuibili riverberi anche sulla fase esecutiva.
L’art. 648 comma 2 cod. proc. pen., deve, quindi, essere interpretato nel senso
che il riferimento all’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione contenuto nella
seconda ipotesi riguardi le cause di inammissibilità diverse dalla tardività dell’impugnazione. Ciò premesso, l’irrevocabilità della sentenza le attribuisce forza esecutiva
(art. 650 comma 1 cod. proc. pen.) e il pubblico ministero deve dare corso all’esecuzione della sentenza, senza alcuna discrezionalità sul punto, in quanto organo
dell’esecuzione, titolare del potere-dovere di emettere il relativo ordine (Sez. 1, 31
ottobre 2000, n. 3791, P.M. in proc. Trotta, rv. 218044).
Quanto stabilito dall’art. 28 reg. cod. proc. pen., comma 4 (“Il pubblico ministero promuove senza ritardo l’esecuzione del provvedimento”) è diretta attuazione del
principio sancito dall’art. 650 cit.: nessuna norma attribuisce al P.M. il potere di sospendere l’esecuzione della sentenza irrevocabile. Gli artt. 28 e 29 reg. cod. proc.
pen. disegnano un iter interamente obbligatorio, sia per la Cancelleria del Giudice,
che per il pubblico ministero che riceve l’estratto del provvedimento e l’art. 670
cod. proc. pen. indica chiaramente che la sospensione dell’esecuzione debba essere
disposta dal giudice dell’esecuzione solo quando accerti “che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo”; ma, appunto, la sentenza divenuta irrevocabile per
inutile decorso del termine per l’impugnazione ha acquistato forza esecutiva.
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

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che indica che l’evento della irrevocabilità si compie quando si verifica una sola del-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’11 giugno 2014

nsigliere estensore
a rizio rbari ‘

Il Presidente
Um rto Giordano

Il Fí

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