Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28135 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28135 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto
Morrone Antonio

n. il 28 giugno 1966

avverso
l’ordinanza 25 novembre 2013

GIP del Tribunale di Brindisi;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 11/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 25 novembre 2013, depositata in cancelleria in pari data, il GIP del Tribunale di Brindisi, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza volta a ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione pene emesso dal Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Brindisi, in data 23 aprile 2013, nonché la declaratoria di non irrevocabilità della sentenza del Tribunale di

dell’estratto contumaciale onde rimettere l’imputato in termini per impugnare.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, sebbene il Morrone
fosse stato condannato in primo grado dal Tribunale di Palermo nella contumacia
sostanziale, ma non dichiarata, e sebbene non fosse stato destinatario dell’avviso di
deposito di cui all’art. 548 comma terzo cod. proc. pen., proprio in carenza della
declaratoria di contumacia, tuttavia aveva ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzione pene concorrenti in data 8 maggio 2011, essendo altresì destinatario del

provvedimento di indulto (nella misura di otto mesi) emesso dal GIP in data 23 giugno 2011, provvedendo infine a impugnare l’ordine di esecuzione lamentando la già
avvenuta espiazione della pena e chiedendo l’applicazione dell’istituto della continuazione. È lo stesso ricorrente che ha quindi fornito la prova di aver avuto conoscenza della sentenza di cui si lamenta la mancata notificazione dell’estratto contumaciale.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Morrone Antonio chiedendone l’annullamento per
violazione di legge.

Osserva in diritto

2

Palermo in data 23 novembre 2011 con richiesta altresì di disporre la notifica

3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio come da dispositivo.
3.1 — Il giudice è incorso nella fattispecie in un errore di diritto posto che ha ritenuto che il ricorrente avesse fornito lui stessola prova della avvenuta conoscenza

aliunde della sentenza dì condanna sovra meglio specificata non avvedendosi tuttavia che, così argomentando, ha attribuito valore di equipollenza ad atti diversi
dall’estratto contumaciale, come l’ordine di esecuzione o il provvedimento di applicazione dell’indulto, contravvenendo in tal modo al principio di diritto consolidato e
più volte espresso da questa Corte anche nel suo massimo consesso (Sez. U, 9 lu-

Ud. in c.c.: 11 giugno 2014 — Mortone Antonio — RG: 5078/14, RU: 17;

si-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

glio 2003, n. 35402, Mainente, rv. 225362); più esattamente in tale decisione si
stabiliva che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all’imputato dell’avviso di deposito con l’estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, in particolare dalla notifica
dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, pur se quest’ultimo ne contenga tutti
gli elementi essenziali, dal momento che “non pone in grado l’interessato di conoscere se e quando la sentenza è stata depositata” e, quindi, si può aggiungere, non

una valida impugnazione realizzando le condizioni per l’effettività della difesa.
3.2 — Nella fattispecie, peraltro, la notifica dell’estratto contumaciale si imponeva ancor più essendosi realizzata un’ipotesi di contumacia solo sostanziale e non
formale, posto che le garanzie defensionali a tutela dell’imputato non possono a lui
essere denegate in conseguenza di una dimenticanza del giudice procedente che
può costituire infatti, diversamente decidendo, un inammissibile quanto agevole
aggiramento della norma di guarentigia per il soggetto più debole del rapporto processuale, vale a dire l’imputato condannato.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.
pen. come da dispositivo

3
per questi motivi

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordine di esecuzione emesso in
relazione alla sentenza 23.11.2001 del Tribunale di Palermo nei confronti di Morrone Antonio.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per la rinnovazione della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza.
Si comunichi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.
osi deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’11 giugno 2014

permette di prendere contezza delle motivazione e, di conseguenza, di proporre

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