Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28134 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28134 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
n. il 2 febbraio 1971

Deidda Michele

avverso
l’ordinanza 24 ottobre 2013

Tribunale di Sorveglianza di Cagliari;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Pro-

curatore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 11/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 24 ottobre 2013, depositata in cancelleria
il 5 novembre 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari revocava a Deidda Michele la misura alternativa in atto della detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354) sin dall’inizio della stessa.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, a prescindere dalla

convocato per essere ammonito del comportamento irregolare tenuto, il Deidda aveva dimostrato di aver violato reiteratamente le prescrizioni della misura quali
l’obbligo di presenza in casa in determinati orari senza dare alcuna giustificazione
lecita plausibile, così come era provato il fatto lesivo rappresentato dall’aver coltivazione in un terreno limitrofo al campetto di calcio da lui gestito, alcune piantine di
cannabis.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Deidda Michele chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente la mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.;
veniva osservato che le rilevate violazioni avevano portato gli operatori a convocare
il Deidda per un ammonimento, e dunque per una sanzione che comunque salvaguardava la misura in corso, optando solo in un secondo momento poi per la redazione di una relazione negativa agli organi competenti dopo la mancata presentazione del soggetto, dovuta tuttavia al fatto incolpevole che la convocazione era pervenuta successivamente alla data utile come riscontrato dalle dichiarazioni della sorella dell’odierno ricorrente.

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mancata presentazione all’UEPE del prefato da pare dei servizi sociali ove era stato

Erano da ritenersi comunque prive di rilievo le pretese violazioni rappresentate
dal giudice (il Deidda si era allontanato dal domicilio ove scontava la misura per le
condizioni di salute del padre poi deceduto), così come inconsistente era la segnalazione dei Carabinieri di Pula circa la frequentazione del pregiudicato Campanaie, essendo emerso come quest’ultimo non fosse gravato da alcuno pregiudizio penale. Il
Tribunale aveva inoltre errato nell’aver ritenuto che il Deidda fosse stato già in precedenza ammonito, mentre il fatto-reato della coltivazione di poche piantine di cannabis era ancora sub iudice, sicché nulla vi era di certo in ordine alla sua responsa-

Ud. in c.c.: 11 giugno 2014 — Deidda Michele — RG: 52011/13, RU: 16;

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

bilità. Priva di motivazione, infine, era la parte decisoria del provvedimento che aveva disposto la revoca ex tunc della misura.
2.1 — Con memoria difensiva, inviata via fax in data 6 giugno 2014, il ricorrente, ribadiva le doglianze fatte valere nel proprio gravame insistendo per racco-

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Il provvedimento gravato si prospetta sufficientemente motivato in relazione alle ragioni che hanno indotto alla revoca della misura atteso che la natura e
la quantità delle violazioni rappresentate nella parte argomentativa del provvedimento appaiono significative dell’esser venuto meno il rapporto fiduciario con il

Deidda instaurato con l’applicazione della misura essendosi alterato quel giudizio di
non pericolosità o di pericolosità attenuata gestibile con la misura stessa, tanto da
non apparire più efficace a dispiegare i suoi effetti recuperatori.

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Le motivazioni difensive sono espresse, per contro, (anche nella memoria difensiva) in fatto oltre che essere solo assertive vuoi in relazione alla mancata tempestiva comunicazione della convocazione UEPE (per la cui irregolarità sono state richiamate le non meglio specificate dichiarazioni della sorella del ricorrente), vuoi
alle censure relative alla segnalazione dei Carabinieri.
3.2 — Ed è appena qui il caso di osservare che la circostanza che gli operatori si
sarebbero indotti alla segnalazione al Tribunale di Sorveglianza solo dopo la mancata presentazìone del Deìdda avendo ritenuto fino a quel momento dì poter far pro-

glimento delle rassegnate conclusioni.

seguire la misura, non è determinante ai fini che ci occupano posto che la valutazione del Tribunale si profila del tutto autonoma e indipendente da quella degli operatori sociali, poggiandosi infatti su criteri che non sono limitati alla semplice osservazione critica della condotta specifica tenuta dal condannato durante la misura in
corso, ma involgono una disamina complessiva più ampia della personalità del soggetto anche in base a informazioni sul comportamento aliunde pervenute.
3.3 — Del tutto irrilevanti sono infine le ragioni giustificatrici dell’allontanamento
del Deidda dal luogo della misura, posto che le motivazioni addotte (ragioni di assi-

Ud. in c.c.: 11 giugno 2014 — Deidda Michele — RG: 52011/13, RU: 16;

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stenza al padre malato) non solo non sono, ancora una volta, dimostrate (violando
così il principio di autosufficienza del ricorso) ma certamente non lo esoneravano
dalla preventiva comunicazione all’Autorità competente ai fini autorizzativi o quantomeno informativi.
3.4 — Inconsistenti sono altresì i rilievi difensivi che attengono alla coltivazione
di piantine di cannabis a lui riferibile (la questione si trova a tutt’oggi sub iudice,

nale) essendo qui incidente non la colpevolezza del prefato, ma il significato del fatto in sé in relazione alla misura in corso, circostanza liberamente valutabile oggi dal
giudice con apprezzamento discrezionale che, se esaustivamente motivato come
riscontrato in causa, si sottrae a qualsivoglia censura in questa sede di legittimità.
3.5 — Parimenti privo di rilievo è l’errato assunto del giudice di essere stato il
Deidda precedentemente ammonito per analoghe ragioni, attesa l’evidenziata valenza negativa e assorbente di tutti gli altri rilievi esposti nel provvedimento impugnato.
3.6 — Anche la denuncia di omessa motivazione delle ragioni giustificatrici della
revoca della misura con effetti ex tunc si profila inconsistente posto che la medesima revoca della misura alternativa è intervenuta ad appena un mese dalla sua applicazione sicché è in re ipsa la constatazione del fallimento in toto del beneficio
concesso se è vero che, sin da subito, il Deidda ha tenuto condotte insofferenti alle
prescrizioni imposte dimostrando un’adesione pressoché nulla al programma riabilitativo stabilito.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versa-

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sostiene il ricorrente, sicché nulla di certo vi sarebbe in punto di responsabilità pe-

mento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende

Ud. in c.c.: 11 giugno 2014 — Deidda Michele — RG: 52011/13, RU: 16;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.

Il onsigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’11 giugno 2014

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