Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28134 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28134 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AVRAM VASILE N. IL 09/04/1969
avverso la sentenza n. 1382/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 14/07/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FOGGIA, in data 03/12/2013, nei confronti
di AVRAM VASILE in relazione ai reati di cui agli artt.628, 610, 635 comma 2 CP e 4 L. 110/75.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza di motivazione
con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata,
completa in ogni sua parte, ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2016

determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base

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