Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28133 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28133 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’Amore Antonio

n.111 agosto 1965

avverso
la sentenza 12 marzo 2013 — Corte Militare di Appello;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. Luigi Maria Flamini, sostituto Procuratore Generale Militare, che ha chiesto il rigetto
del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 13/06/2014

udito il difensore avv. Tízzani Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

3i

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Svolgimento del processo

1. — Con sentenza deliberata in data 12 marzo 2013, depositata in cancelleria il
20 marzo 2013, la Corte Militare di Appello confermava la sentenza 29 maggio
2012 del Tribunale Militare di Napoli che aveva dichiarato D’Amore Antonio responsabile del reato di violata consegna pluriaggravata (artt. 120 commi 1 e 2 c.p.m.p.,
47 n. 2 c.p.m.p.) condannandolo alla pena di giustizia.

more Antonio, in qualità di vice brigadiere in servizio presso l’Aliquota Rediomobile
della Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia, comandato di servizio di pattuglia
automontata con turno dalla mezzanotte alle sei del mattino, violava le consegne
avute interrompendo il servizio anticipatamente e facendo rientro in caserma verso
le ore 3.38 circa, uscendone poi senza riprendere il normale servizio e senza provvedere alta relativa annotazione sull’ordine di servizio.
Il giudice chiariva, tra l’altro, che la sentenza andava interpretata nel senso che
la condanna era stata pronunciata per il reato sub a) nella sua interezza, come
formulato nel capo di imputazione, vale a dire non solo per la mancata annotazione
omessa dal militare, ma anche e ancor dì più per la sua interruzione dal servizio;
diversamente la decisione ne avrebbe fatta menzione sia in motivazione che in dispositivo anche perché l’interruzione del servizio è la parte più grave della complessiva condotta addebitata, rispetto alla semplice omissione detta.
1.2. — Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del
giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dai documenti prodotti e acquisiti in giudizio nonché dal compendio delle prove dichiarative, da cui emergeva
la perpetrazione del reato in questione.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

2

1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata D’A-

ricorso per cassazione D’Amore Antonio chiedendone l’annullamento per violazione
di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente due motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione degli artt. 125 comma
terzo, 605, 546 comma primo lett. e) cod. proc. pen., 606 lett. b) ed e) cod. proc.
pen.; la Corte aveva ritenuto che l’interpretazione restrittiva operata dall’odierno
ricorrente doveva ritenersi erronea, senza spiegarne le ragioni.

Pubblica udienza: 19 febbraio 2014 — D’Amore Antonio — RG: 26794/13, RU: 16;

,5ì

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

b) con la seconda censura veniva eccepita la violazione degli artt. 125 comma
terzo, 605, 546 comma primo lett. e) cod. proc. pen., 120 c.p.m.p., e 54 cod. pen.,
606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; la sentenza è nulla per illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del delitto di violata consegna nonché
all’insussistenza della scriminante dello stato di necessità; il giudice non ha tenuto
conto che il teste Stanizzi ha dichiarato che l’imputato aveva avvisato la centrale e

che il teste Longo Michelantonio ha ricordato che il D’Amore aveva accusato un ma-

del servizio dando rituale avviso alla centrale operativa dell’interruzione, sicché la
mancata annotazione è circostanza priva di rilievo penale.

Motivi della decisione
3. — II ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Il primo motivo di ricorso, in particolare, è privo di ogni fondamento. La
sentenza chiarisce le ragioni per le quali la decisione del Tribunale doveva interpretarsi come condanna per il reato nella sua completezza, attesa la maggior gravità
della condotta illecita relativa alla interruzione del servizio rispetto alla mancata
annotazione, per cui una parziale assoluzione avrebbe dovuto trovare espressione
non solo in motivazione ma anche in dispositivo, cosa non avvenuta; inoltre la motivazione adottata sul punto specifico dalla sentenza è redatta a titolo esemplificativo, per una miglior chiarificazione del senso, senza asserire alcunché di limitante o
di riduttivo; inoltre non avrebbe avuto senso per il giudice condannare il militare
per la mancata annotazione e non per l’interruzione di servizio (senza motivazione
alcuna, peraltro) trattandosi, come già osservato dal giudice, di una condotta minore dipendente dall’altra di maggior spessore.
3.2 — Il secondo motivo di gravame è altresì manifestamente infondato e deve
essere dichiarato inammissibile.
3.2.1 — Il giudice di merito ha chiarito, con ampia e logica motivazione, le ragioni di responsabilità del prefato il quale ebbe a interrompere il proprio servizio
per una causa non giustificata né documentata. Né si comprende sotto quale profilo l’imputato avrebbe assicurato, come si legge in ricorso, la ‘propria presenza’ in
servizio se, per contro, è pacifico che si sia allontanato dalla caserma senza far più
ritorno, né è dato comprendere come possa ritenersi il malore accusato un elemen-

Pubblica udienza: 19 febbraio 2014 — D’Amore Antonio — RG: 26794/13, RU: 16;

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lore. Il ricorrente pertanto quella sera aveva rispettato le regole dello svolgimento

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

to integratore dello stato di necessità se si è risolto in una mera indisposizione
temporanea non bisognevole di attestazione medica, come si afferma parimenti in
gravame. Le censure difensive si palesano pertanto generiche e inconsistenti e pertanto inammissibili.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ele-

samento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 giugno 2014
Il Presidente

menti indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al ver-

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