Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28130 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28130 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Militare presso il Tribunale Militare di Napoli
e da:
Carabotto Giuseppe
Fiorentino Michele
Briganti Donato
Bedosti Patrick
nei confronti di:
Milano Vincenzo

n. il 24 marzo 1959

avverso

la sentenza 19 dicembre 2012 — Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Data Udienza: 13/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale
,

Luigi Maria Flamini, sostituto Procuratore Generale Militare, che ha chiesto l’annul-

lamento con rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice
dell’Udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli per nuovo giudizio;
udito il difensore avv. Leonardo Lanucara, il quale, per i ricorrenti ha concluso per
raccoglimento dei propri motivi di gravame e di quello avanzato dalla pubblica ac-

udito il difensore avv.i4 P~V:”~la quale, in sostituzione dell’avv. Murianni
Francesco, ha concluso per il rigetto dei gravame.

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Pubblica udienza: 19 febbraio 2014 — Milano Vincenzo — RG: 18370/13, RU: 3;

cusa.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 19 dicembre 2012, depositata in cancelleria in pari data, il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli
dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Milano Vincenzo in relazione al
reato allo stesso ascritto (ingiuria a inferiore) perché il fatto non sussiste.

in servizio a Mirabase di Taranto, offendeva il prestigio, l’onore e la dignità del primo maresciallo Carabotto Giuseppe, del luogotenente Fiorentino Michele, del Primo
Maresciallo Briganti Donato e del Capo di Prima Classe Bedosti Patrick profferendo
al loro indirizzo le parole meglio indicate nel capo di imputazione e gettando nervosamente nel cestino i loro tesserini di riconoscimento dopo esserseli fatti consegnare.
Tanto premesso, il giudice rilevava in sentenza come fosse emerso un insanabile contrasto tra le opposte versioni dei fatti come ricavabile dalle concordi dichiarazioni delle persone offese e quelle dei due testimoni presenti in aula, capitano di
Corvetta Pasquale Esposito e il Primo Maresciallo Caliandro Andrea, secondo cui le
frasi riferite dalle parti offese non sarebbero state mai pronunciate, contraddittorietà che legittimava da parte del Giudice dell’udienza preliminare l’emissione della
sentenza di non luogo a procedere.
2. — Avverso il citato provvedimento hanno interposto tempestivo ricorso per
cassazione Carabotto Giuseppe, Fiorentino Michele, Briganti Donato e Bedosti Patrick e il Procuratore Generale militare chiedendone l’annullamento per violazione di
legge e vizi motivazionali.
In particolare il ricorrente Procuratore Generale rilevava che aveva errato il giudice nell’assegnare alle dichiarazioni di Pasquale Esposito e Caliandro Andrea dignità di prova testimoniale, atteso che in realtà le stesse erano state rilasciate allo
stesso imputato che le aveva poi prodotte in sede di interrogatorio di garanzia. Il
contrasto rilevato dal giudice ben poteva quindi essere affrontato in dibattimento
dove le persone che avevano reso quelle dichiarazioni avrebbero potuto o meno ribadirle, sotto il vincolo del giuramento, nei contraddittorio delle parti. Tutt’al più il
giudice, se avesse ritenuto rilevanti le affermazioni del Pasquale e del Caliandro avrebbe potuto far ricorso ai suoi poteri ex artt. 421 o 422 cod. proc. pen. assumendo lui stesso le relative prove dichiarative. È erroneo pertanto aver ritenuto che il

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1.2. — Il giudice di merito chiariva che il Milano, in qualità di capitano di fregata

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contrasto non sarebbe stato colmabile in dibattimento, atteso che Pasquale e il Caliandro, per fornire una versione differente, avrebbero dovuto commettere falsa testimonianza posto che, si ribadisce, la loro qualità non era quella di testimoni. La
funzione dell’udienza preliminare inoltre non è di provare l’innocenza dell’imputato,
bensì di valutare l’utilità o meno dei dibattimento.
— dalle parti civili con ricorso redatto a ministero dell’avv. Leonardo Lanucara,

a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione degli artt. 391bis e 191
cod. proc. pen., ai sensi dell’art.606 lett. b) cod. proc. pen. posto che il giudice aveva fondato la propria decisione sulla base di dichiarazioni che non sono suscettibili di essere utilizzate in sede dibattimentale, neppure ai sensi e per gli effetti delle
contestazioni ai testimoni, e non potevano essere utilizzate neppure dal giudice il
sede di giudizio, giusta la loro nullità ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., in quanto assunte in violazione delle disposizioni che regolano l’assunzione in sede di indagine di dichiarazioni di persone informate sui fatti ai sensi dell’art. 391 bis comma
sesto cod. proc. pen.; trattasi dunque di mere dichiarazioni rilasciate all’imputato e
prodotte con funzionalità difensiva durante la fase dell’interrogatorio con valenza
nulla per il giudicante;
b) con la seconda censura veniva eccepita la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento delle emergenze di indagine; il
giudice ha per vero recepito le dichiarazioni di Esposito e Caliandro (cui è stata assegnata dal giudice una non legittima patente di terzietà) senza nessun vaglio critico, in particolare sulla presenza degli stessi al momento della discussione con
l’imputato (presenza negata dal Carabotto) e sull’ora in cui il fatto sarebbe avvenuto nonché sulla versione fornita dallo stesso Milano, dando per scontato che gli
stessi soggetti avrebbero ripetuto in dibattimento le medesime dichiarazioni omettendo invece di valutare se il contrasto rilevato avrebbe potuto essere o meno superato dallo scrutinio dibattimentale senza dar conto dei contrasti insiti nelle affermazioni di Esposito e Caliandro che ne minavano la attendibilità e degli altri esiti di
indagini quali le dichiarazioni di De Florio e Ternullo;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su un segmento della articolata imputazione; il giudice nulla dice per vero sul fatto che il Milano aveva altresì cestinato ì
tesserini delle quattro persone offese gettandoli nervosamente nel cestino situato

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sono stati sviluppati, con autonomo ricorso, quattro motivi di impugnazione:

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sotto la sua scrivania, gesto che manifestava disprezzo e disistima verso i militari;
il giudice infatti fa riferimento alle dichiarazioni di Esposito e Caliandro in relazione
alle frasi del Milano nulla argomentando su questa parte della condotta ingiuriosa;
d) con la quarta censura veniva rilevata l’inosservanza ed erronea applicazione
delle legge penale e violazione dell’art. 196 comma primo c.p.m.p., ai sensi dell’art.
606 lett. b) cod. proc. pen.; il giudice ha altresì errato a non operare la più grave

in minaccia a inferiore. Il reato di minaccia non è reato di danno come ritenuto dal
giudice, ma di pericolo per il quale non occorre che la persona offesa sia rimasta
intimidita.
Il difensore dell’imputato Milano Vincenzo depositava in data 4 febbraio 2014
memoria di replica con cui difendeva la ritualità del deposito delle dichiarazioni di
Esposito e Caliandro come esercizio del potere difensivo così come parimenti legittimo era stato il giudizio prognostico formulato dal GUP.

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’Udienza preliminare del
Tribunale Militare di Napoli.
3.1 — I ricorrenti deducono l’inosservanza od erronea applicazione dell’art. 425
cod. proc. pen. che subordina il proscioglimento all’accertamento di una situazione
tale di innocenza da non essere ritenuta superabile in dibattimento dall’acquisizione
di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio
probatorio già acquisito. Sussisterebbe ad avviso degli impugnanti una motivazione
non corretta, essendo la vicenda sottoposta all’attenzione del GUP meritevole del
vaglio dibattimentale e la contraddittorietà della motivazione, non avendo peraltro il
medesimo giudicante formulato un vero e proprio giudizio prognostico non spiegando perché sia imprevedibile che, all’esito del dibattimento, si giunga a diversa decisione.
3.2 — Va premesso che sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell’avviso che
all’udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non
essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l’udienza preliminare, quale oggi si presenta, all’esito

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qualificazione giuridica di un segmento del fatto contestato qualificato come ingiuria

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dell’evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l’ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di evitare
dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Di tal che, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di
non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione
di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di
nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio pro-

cod. proc. pen., comma 3 “gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori
o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”: tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è
l’innocenza, bensì – dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o
contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell’eventualità del dibattimento) – l’impossibilità di sostenere l’accusa in
giudizio. In altri termini, il provvedimento ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., pur
motivato sommariamente, assume natura di sentenza solo perché la valutazione
dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d’inibire allo stato
l’esercizio dell’azione penale contro l’imputato, salvo potenziale revoca. Pertanto, a
fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza
non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la
giustificazione resa dal giudice nel valutarli.
3.3 — L’unico controllo ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)
ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del
processo, qual è la “sentenza di non luogo a procedere”, concerne la riconoscibilità
del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti
dal pubblico ministero (Sez. 4, 27 novembre 2008, n. 2652, rv. 242500). Diversamente, si giungerebbe ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di
merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. Ne deriva
che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso
favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto, e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga a una valutazione di innocenza dell’imputato,
può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Sez. 5, 15 maggio 2009,
n. 22864, rv. 244202 e successive conformi).

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batorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l’art. 425

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3.4 — Tanto premesso, deve riconoscersi come, nel caso di specie, il GUP ha errato nel ritenere che le dichiarazioni rese da Esposito e Caliandro fossero non solo
parificabili a vere e proprie testimonianze, ma che fossero altresì utilizzabili in sede
di giudizio posto che il loro impiego era ritenersi vietato ai sensi dell’art. 191 cod.
proc. pen. non essendo state assunte, quali prove dichiarative, nel rispetto delle
prescrizioni definite per le indagini difensive.

questa Corte di legittimità, le informazioni assunte e documentate in un verbale
mancante delle generalità della persona che le riceve, della sottoscrizione, nonché
dell’autentica della stessa, sono da considerarsi inutilizzabili, in base a quanto disposto dal comma sesto dell’art. 391 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, 16 gennaio 2013,
n. 20460, P.M. in procedimento. Bosco, rv. 255967) così come sono parimenti inutilizzabili le predette informazioni che siano state raccolte senza che siano stati rivolti al dichiarante i prescritti avvisi di legge, incombente che va documentato in
modo analitico nel verbale di raccolta delle dichiarazioni, sicché non è sufficiente
che il difensore, nella relazione predisposta a mente dell’art. 391-ter del codice di
rito, dia genericamente atto d’aver rivolto all’interessato gli avvertimenti indicati al
terzo comma dell’art. 391-bis cod. proc. pen. (Sez. F, 25 luglio 2003, n. 34554, lo-

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vanovic, rv. 228394).
Inoltre, come correttamente evidenziato nei ricorsi, il contenuto delle dichiarazioni siffatte è stato apprezzato dal giudicante in modo del tutto acritico e non nella
dinamica valutativa del compendio di prova raccolto nel corso delle indagini e soprattutto della funzione che l’udienza preliminare deve avere come dianzi indicata.
Il giudizio prognostico inoltre è solo frammentato, non avendo il giudicante preso in
considerazione tutta la condotta illecita ascritta al Milano nella sua interezza e come, appunto, espressa nel capo di imputazione e con la quale il GUP doveva confrontarsi.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GUP del Tribunale
Militare di Napoli.

Pubblica udienza: 19 febbraio 2014

Milano Vincenzo — RG: 18370/13, RU: 3;

In tema di indagini difensive, per vero, secondo il consolidato orientamento di

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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 giugno 2014

Il Presidente

Il C sigliere estensore

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