Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28130 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28130 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GHISOLFI MARIO N. IL 27/06/1970
avverso la sentenza n. 1354/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATUO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 17/02/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PAVIA, in data 02/07/2013, nei confronti di
GHISOLFI MARIO in relazione al reato di cui alli art. 648 CP e di rifiuto di sottoporsi a prelievo di
liquidi biologici.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
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Così deciso il 03/05/2016