Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2813 del 30/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2813 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

2,) GUASTINI GIACOMO N. IL 17/04/1966 * C/
4) SBANCHI MARCO N. IL 03/08/1964
avverso il decreto n. 309/2010 GIUDICE DI PACE di PISTOIA, del
17/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/spat.i.te le conclusioni del PG Dott. A.e
r

ktico (LA
gm/JLAA”LA V, ^14 2.4″v
-4

Udit i difensor

Data Udienza: 30/11/2012

FATTO E DIRITTO
1. Il Giudice di Pace di Pistola, con provvedimento depositato il 17/1/2011,
dispose l’archiviazione del procedimento concernente le indagini preliminari per il
reato di cui all’art. 590.cod. pen., svolte a carico di Guastini Giacomo.

2. La p.o., Sbanchi Marco, proponeva ricorso per cassazione, denunziando
violazione di legge per non essere stata fatta comunicazione alla stessa, che

conseguenza, per non essere stato assicurato il diritto al contraddittorio, sia pure
solo cartolare previsto dall’art. 17 della L. n. 274/00.

4. Il ricorso deve essere accolto perché fondato.

4.1. In primo luogo devesi osservare, come correttamente opinato dal P.G. in
Sede, che l’impugnazione deve considerarsi tempestiva: stante l’omissione nella
quale è incorso il P.M., il termine per ricorrere non può che farsi decorrere dal
momento dell’intervenuta effettiva conoscenza del provvedimento, spettando al
P.M. dimostrare che questa risalga ad epoca anteriore (indirizzo interpretativo,
oramai consolidato in sede di legittimità: cfr., da ultimo, Cass., Sez. III,
13/5/2010, n. 24063, la quale ha, inoltre, ritenuto che il termine per ricorrere
non possa essere quello ordinario di cui all’art. 585, cod proc. pen., trattandosi
di provvedimento emesso de plano, ma quello di dieci giorni, di cui all’art. 408,
cod. proc. pen.; si vedano, inoltre, Cass. n. 1929/010, 17201/09, 18666/08,
46274/03, 242/00).

4.2. Nel merito, poiché la p.o. aveva fatto richiesta di essere avvisata della
decisione di avanzare richiesta d’archiviazione non è stato assicurato alla
predetta il diritto di esaminare gli atti e interloquire per iscritto, così essendosi
procurata ipotesi di nullità che importa la caducazione del provvedimento di
archiviazione (Cass., Sez. V, 6/11/2008, n. 43754; Cass. n. 20388/08, n.
12623/06, n. 40276/05)

4.1. Ciò posto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli
atti trasmessi al competente Procuratore della Repubblica per il prosieguo.

P.Q.M.

pure ne aveva fatto a suo tempo richiesta, della richiesta del P.M. e, di

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

Così d iso i Roma il 30/11/2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA