Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28129 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28129 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale Militare della Corte Militare di Appello;
nei confronti di:
Calzonetti Claudio

n. il 6 marzo 1953
avverso

la sentenza 17 ottobre 2012 — Corte Militare di Appello;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. Lu-

igi Maria Flamini, sostituto Procuratore Generale Militare, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte
Alb

Militare di Appello per nuovo giudizio;
uditi i difensori avv. ti Venturi Bozza e Juan Carlos gentile che, per Calzonetti Clau-

dio, hanno concluso per il rigetto del gravame avanzato dalla pubblica accusa.

Data Udienza: 13/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza, deliberata il 30 marzo 2011 e depositata il 21 giugno 2011,
la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Roma 15 ottobre 2010 di condanna del luogotenente dei Carabinieri Claudio Calzonetti, già comandante della stazione di Villa S. Antonio di Caste! di Lama, alla pena
della multa in euro 2.280 (così convertita la pena della reclusione militare) per il

ta della originaria imputazione di peculato aggravato.
I giudici di merito hanno accertato che il sottufficiale, con l’artifizio di compiacenti documenti giustificativi, aveva conseguito l’ingiusto profitto del valore di ventiquattro buoni di carburante, da dieci euro ciascuno (destinati al rifornimento degli
autoveicoli della amministrazione militare) e, precisamente, il 16 luglio 2009 utilizzando quattro di tali buoni per rifornire la propria autovettura privata presso la stazione di servizio Esso di Pagliare del Tronto cedendo, altresì, al gestore dell’impianto i residui venti buoni contro il pagamento in contanti del loro valore (duecento euro).
Le succitate condotte di impiego dei buoni (rifornimento della autovettura e
cambio in contanti) sono in giudizio del tutto pacifiche: sul punto l’imputato è pienamente ammissívo. Invero, il sottufficiale si è difeso, sostenendo di aver incamerato e usato i titoli per recuperare personali anticipazioni, di pari importo complessivo, effettuate:
a) per il rifornimento della autovettura di servizio Fiat Punto, con targa CC
AZ030 – assegnata alla stazione di Appignano del Tronto e dal quel comando temporaneamente ceduta in comodato alla stazione di Villa S. Antonio di Castel di Lama – all’atto della riconsegna del veicolo ai Carabinieri di Appignano il 30 giugno

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delitto di truffa aggravata ai sensi dell’art. 234 c.p.m.p., così riqualificata la condot-

2009;
b) per remunerare il confidente Ciabattoni.
Con riferimento ai motivi di appello, la Corte militare, in relazione alle ribadite
giustificazioni riproposte dall’appellante, ha osservato: quanto al preteso rifornimento della autovettura Fiat Punto CC AZ030, che il veicolo fu effettivamente usato
dal 1 maggio fino al 16 giugno 2009, quando fu ricoverato in officina; nell’occasione
il serbatoio fu riempito con circa trenta litri di carburante, regolarmente pagato con
quattro buoni n.ri 52190/52193; considerata la capacità del serbatoio (quarantotto

Pubblica udienza: 28 novembre 2013

PG in proc. Calzonetti Claudio — RG: 409/13, RU: 4;

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

litri) e la distanza tra Villa S. Antonio di Caste! di Lama e Appignano del Tronto (km
66 conteggiati nel foglio di marcia) e il relativo consumo di carburante per il tragitto, in occasione della restituzione ai militari di Appignano (il 30 giugno 2009) non
sarebbe stato possibile “introdurre altri trenta” litri di benzina, come sostiene
l’appellante, tenuto conto anche che, al momento del rifornimento dei 16 giugno
2009, “certamente il serbatoio conteneva un certo quantitativo di carburante”. Inoltre dalla testimonianza a discarico del Caminetti “non sembrava ricavarsi la tran-

Quanto al compenso di duecento euro assertivamente corrisposto al confidente,
apparivano, sempre secondo il giudice di merito, poco plausibili “la gestione personale e diretta degli informatori da parte dell’imputato”, senza che ne fossero a conoscenza “altri militari da lui dipendenti”; il teste maggiore Pipola aveva peraltro
rappresentato che gli informatori erano pagati con i “fondi istituzionali”; la testimonianza a discarico del confidente Ciabattoni, da valutarsi con la “necessaria cautela”, non suffragava la tesi difensiva in quanto il testimone non era stato in grado di
confermare “la provenienza” della somma di duecento euro ricevute dall’appellante.
Su ricorso in cassazione dell’imputato, la Corte Suprema, in data 8 febbraio
2012, annullava con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte militare
di appello. Come si legge in tale decisione, “la tenuta logica del costrutto argomentativo posto a base della sentenza impugnata, risulta compromessa in relazione
ad entrambe le conclusioni tratte dalla Corte territoriale in relazione alle giustificazioni addotte dal ricorrente in merito all’impiego dei buoni carburante. Il dubbio implicitamente palesato dai giudici di merito secondo i quali dalla testimonianza a discarico del Camilletti “non sembrava ricavarsi la tranciante conferma della versione
dell’imputato” non valeva, infatti, a escludere il dubbio (assolutorio) circa la ingiustizia del profitto. Il canone dell’accertamento della responsabilità “al di là di ogni

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ciante conferma della versione dell’imputato”.

ragionevole dubbio”, sancito dall’art. 533 cod. proc. pen., comma 1, si legge ancora
in sentenza, imponeva una diversa e più approfondita motivazione che tenesse
conto dell’esatta portata del compendio di prova senza incorrere in valutazioni illogiche. In relazione poi alla remunerazione del confidente Ciabattoni, a fronte della
piena conferma da parte di costui dell’incasso della somma indicata dal ricorrente,
veniva sottolineato che:
a) la Corte territoriale non ha dato conto delle circostanze e degli elementi fattuali che alimentano la diffidenza e la perplessità esternate in ordine alla attendibili-

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tà del testimone, la quale non può certamente ritenersi dubbia sulla base del mero
rilievo del ruolo di confidente della fonte orale;
b) è manifestamente illogica – per la patente incongruenza – l’obiezione dei giudici di merito che il percettore non fosse a conoscenza della provenienza della
provvista dalla quale il giudicabile aveva attinto il numerarlo corrisposto.
L’ignoranza del teste in proposito non ha, infatti, alcuna attinenza con la quaestio

e la relativa causale.
Con sentenza deliberata in data 17 ottobre 2012, depositata in cancelleria il 7
novembre 2012, la Corte Militare di Appello, in riforma della sentenza 15 ottobre
2010 del Tribunale Militare di Roma, lo assolveva perché il fatto non sussiste.
Il giudice del rinvio riteneva, con riguardo al riferimento dell’autovettura di servizio di cui sopra che “nel dubbio sull’ingiustizia del profitto” doveva necessariamente giungersi a una pronuncia di assoluzione. Parimenti con la medesima formula la Corte territoriale assolveva il prefato dalla condotta attinente al cambio presso
il gestore del distributore Esso onde remunerare il confidente Ciabattoni perché, a
dispetto della sinteticità della deposizione di tale teste, non vi era motivo per ritenerlo inattendibile, considerato anche che la testimonianza del m.11o Galli aveva
confermato che, in mancanza di fondi, in relazione alla remunerazione dei confidenti, il personale è costretto ad arrangiarsi; infine, non era stata dimostrata l’ingiustizia del profitto.
2. — Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore
Generale territoriale chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente tre motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata l’inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
e agli artt. 391 bis e ter 500 e 526 cod. proc. pen.; il giudice del rinvio non avrebbe
potuto servirsi delle dichiarazioni rese da Umberto Galli di cui al verbale acquisito ai
sensi dell’art. 391 bis e ter cod. proc. pen., posto che le stesse potevano essere utilizzate soltanto per contestare in tutto o in parte il contenuto delle dichiarazioni
precedentemente rese dal testimone potendo peraltro tale facoltà essere esercitata
solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto, co-

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facti da dimostrare: il pagamento di duecento euro fatto dal ricorrente al Ciabattoni

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sa non avvenuta. La Corte territoriale ha pertanto violato l’art. 526 comma primo
cod. proc. pen.
b) con la seconda censura veniva eccepita la mancata assunzione di prove rilevanti, con riferimento all’art. 606 lett. d) cod. proc. pen. e agli artt. 627 comma secondo e 495 comma secondo cod. proc. pen.; l’esame richiesto del Capo del servizio amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avrebbe con-

mente, già risultando dal teste maggiore Pipola l’esistenza di precise norme di legge a proposito che, di fatto, impediscono alle Stazioni di CC e dunque al prevenuto
di arrangiarsi in tale materia, obbligandolo per contro ad avanzare rituale richiesta
al competente Comando provinciale assegnatario dei fondi tal fine previsti;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata l’inosservanza o erronea
applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
e agli artt. 521 cod. proc. pen. e 523 cod. pen.; il giudice di appello non aveva in
ogni caso valorizzato quegli elementi probatori da cui era possibile desumere
l’ingiustizia del profitto avendo il Calzonetti , in relazione ai quattro buoni benzina
utilizzati per rientrare di un credito vantato nei confronti dell’Amministrazione, operato una compensazione al di fuori di ogni regola contabile e di controllo; non solo
ma, in qualità di pubblico ufficiale aveva procurato intenzionalmente al confidente
Ciabattoni un vantaggio patrimoniale non dovuto che non poteva non definirsi ingiusto attese le norme regolanti la materia e perché non era stato autorizzato in tal
senso, non potendo agire di sua iniziativa. Nella fattispecie, era provato che
l’artificio contabile posto in essere dal prevenuto, mediante falso documentale, aveva costituito fondi neri in ordine ai quali non vi era prova che il relativo ricavato
fosse stato riversato all’amministrazione, ma anzi era dimostrato che erano stati
impiegati per finalità, la rimunerazione del Ciabattoni, contro le norme di legge vigenti.

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sentito di verificare quali fossero le procedure contabili da osservarsi obbligatoria-

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — Il primo motivo di ricorso, in particolare, non è fondato e deve essere respinto.

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PG in proc. Calzonettí Claudio — RG: 409/13, RU: 4;

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3.1.1 — Occorre rilevare che, a prescindere, dalla bontà della eccezione processuale sollevata dalla parte in quanto nella fattispecie troverebbe applicazione il
principio generale secondo cui la prova si forma in dibattimento, va osservato nello
specifico che la dichiarazione del Kilo Galli è stata ritenuta dalla Corte di ‘scarso
sostegno’ limitandosi a ‘descrivere una situazione generale’, carente pertanto di
specificità individualizzante sotto il profilo della prova. In altre parole, anche eliminando la predetta prova dichiarativa, il compendio probatorio su cui il giudice ha

cia.
3.2 — Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.
3.2.1 — Vi è da osservare che, anche a voler accertare l’esistenza di precise
norme procedurali afferenti la remunerazione di confidenti, di cui neppure la Corte
Militare di Appello dubita, rimarrebbe pur sempre non dimostrata la condotta illecita
ascritta al Calzonetti e, segnatamente, il perseguimento dell’ingiusto profitto personale anziché quello dell’istituto. Potrebbero residuare a carico dell’imputato illeciti
amministrativi o disciplinari, ma non un comportamento avente rilevanza penale.
3.3 — Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione.
3.3.1 — Le censure del ricorrente mirano a individuare illeciti diversi da quelli di
truffa aggravata ascritta e dunque, sotto questo specifico profilo, non colgono nel
segno perché non afferiscono al thema decidendum travalicando il devoluto. La
sussistenza di un eventuale danno per l’amministrazione (peraltro, si ribadisce, non
individuato) non determinerebbe comunque, sol per questo, l’ingiustizia del profitto, posto che il Calzonetti non ha ottenuto alcun surplus in termini di vantaggio patrimoniale (o comunque economico di natura) personale visto che, in un caso, ha
operato una compensazione di fatto tra un debito e un credito e, nell’altro, ha costituito la retribuzione di un confidente per finalità di indagine.

per questi motivi
igetta il ricorso.
osì deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 giugno 2014

maturato il proprio convincimento rimane inalterato nella sua consistenza ed effica-

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