Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28129 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28129 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO CIRO N. IL 29/01/1973
avverso la sentenza n. 605/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 23/03/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 20/10/2012, nei confronti di ESPOSITO
CIRO confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 640 CP, escludendo il concorso di
persone nel medesimo.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed alla determinazione della pena.
Il motivo è inammissibile.
Esso è fondato su asserzioni del tutto generiche ed astratte che non si confrontano minimamente,
provvedimento impugnato.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/05/2016
né in punto di responsabilità né in punto di determinazione della pena, con la motivazione del