Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28128 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28128 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Casagrande Pietro

n. il 14 maggio 1956

2) D’Anello Giuseppe

n. il 23 luglio 1948
avverso

la sentenza 4 ottobre 2013

Tribunale di Aosta;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.
Oscar Cedrangolo, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

Data Udienza: 11/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 4 ottobre 2013, depositata in cancelleria
1’8 ottobre 2013, il Tribunale di Aosta dichiarava Casagrande Pietro e D’Anello Giuseppe colpevoli del reato di cui all’art. 677 cod. peti. condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

grande e D’Anello quali legali rappresentanti della società ED.E.RA, società proprietaria dell’immobile sito in Saint Christophe loc. Veynes, ai termine dei lavori di ristrutturazione, avevano omesso di provvedere a quanto necessario a rimuovere il
pericolo (anche per le persone) derivante dai lavori eseguiti sulle canne fumarie
dell’immobile che risultavano prive della parte terminale necessaria per assicurare il
separato deflusso dei fumi.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Dario
Frassy, hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione Casagrande Pietro e
D’A-nello Giuseppe chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare dal ricorrente Casagrande Pietro, con ricorso redatto a ministero
dell’avv. Dario Frassy, sono stati sviluppati tre motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevata l’intervenuta prescrizione del reato atteso che stante la natura permanente del reato la perdita della proprietà dell’immobile, venduto in data 8 settembre 2010, è maturata in data 7 settembre 2013;
b) con la seconda censura veniva eccepita l’erronea applicazione dell’art. 677
cod. pen. che non è applicabile alla fattispecie di causa non essendosi verificato alcun pericolo di crollo o rovina totale o parziale di edificio; interessata pertanto è so-

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1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata Casa-

lo la impiantistica.
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la carenza di prova non risultando il fatto dimostrato né dalla relazione del CTU redatta in sede civile né dalla
deposizione testimoniale che è generica e priva di qualsiasi valore probatorio.

Motivi della decisione

Pubblica udienza: 11 giugno 2014 — Casagrande Pietro — RG: 10267/14, RU: 13

si

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1 — Deve rilevarsi che il reato contestato, pur nella scarsa chiarezza del capo
di imputazione e ancor più della sentenza gravata, parrebbe attenere a una problematica di possibile inquinamento atmosferico derivante dal fatto che le canne
fumarie sarebbero risultate prive della parte terminale onde assicurare il separato

deflusso dei fumi. Se così è, non poteva allora essere contestato il reato di cui

rovina di un edificio o di una costruzione come si evince chiaramente dal tenore
della norma.
La giurisprudenza è consolidata sul punto, avendo avuto modo di chiarire più
volte che la contravvenzione in parola sussiste solo nel caso in cui chi ha l’obbligo
di intervenire per scongiurare il pericolo di rovina di un edificio o costruzione, totale
o parziale, omette di farlo. Sul punto, in termini, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non integra la contravvenzione di omissione di lavori in
edifici o costruzioni che minacciano rovina colui che non provvede a rimuovere o
mettere in sicurezza la parte di un fabbricato (Sez. 1, 6 aprile 2011, n. 16512, Scicolone, rv. 250425).

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3.2 — E molto chiaramente nella sentenza di legittimità citata si afferma che è
del tutto certo che il contestato reato di cui all’art. 677 cod. pen., comma 3, è integrato, nella sua materialità, dalla minaccia di rovina da cui derivi pericolo per le
persone di un “edificio” o di una “costruzione” imponendo, per il principio di tipicità,
il divieto di analogia in malam partem per ciò che non attiene a edifici e costruzioni
che possano rovinare, come avvenuto nella fattispecie ove viene messa in evidenza
la mera non corretta edificazione di una canna fumaria comportante, non il pericolo
di crollo della medesima, ma solo una paventata dispersione di fumi non consentiti
(circostanza peraltro su cui il primo giudice nulla argomenta).
Le argomentazioni di cui sopra (di non sussistenza del reato) pone in secondo
piano l’eccezione prescrittiva sollevata in ricorso e fatta valere anche dal Procuratore Generale in udienza, eccezione peraltro di cui non ricorrerebbero gli estremi

4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.
pen. come da dispositivo

Pubblica udienza: 11 giugno 2014 — Casagrande Pietro — RG: 10267/14, RU: 13

all’art. 677 secondo comma cod. pen., previsto specificatamente per l’ipotesi della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

per questi motivi

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, I’ll giugno 2014

Il C sigliere estensore

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