Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28128 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28128 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILONE FRANCESCO SEBASTIANO N. IL 02/06/1984
avverso la sentenza n. 699/2014 CORTE APPELLO di MESSINA, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 03/05/2016

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 10/04/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in
data 27/11/2013, nei confronti di MILONE FRANCESCO SEBASTIANO in relazione al reato di cui alli
art. 628 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione per
avere la Corte adottato una motivazione interamente per relationem alla sentenza di primo grado
pur in presenza e senza confutazione degli specifici motivi di appello proposti con riferimento alla
ritenuta responsabilità dell’imputato.
La Corte ha adottato congrua ed autonoma motivazione rispetto alla sentenza di primo grado,
esente da censure logico-giuridiche rilevabili in questa sede, giudicando attendibile il resoconto
della persona offesa e soprattutto sicuro il suo riconoscimento del colpevole del reato nel ricorrente,
così sgombrando i generici dubbi adombrati da quest’ultimo in ricorso sulla sua identificazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2016

Il motivo è inammissibile.

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