Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28126 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28126 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bilotta Vincenzo

n. il 9 ottobre 1958

avverso
la sentenza 13 marzo 2013 — Corte di Appello di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Oscar Cedrangolo, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al vincolo
della continuazione con rigetto nel resto del ricorso, uditi i difensori avv. ti Gianluca

Ciampa e Pasquale Ciampa che, per &lotta Vincenzo, hanno concluso per l’accoglimento dei motivi di gravame.

Data Udienza: 11/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale
,

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 13 marzo 2013, depositata in cancelleria
1’11 giugno 2013, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza 10
maggio 2012 del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Roma, che aveva
dichiarato Bilotta Vincenzo responsabile dei reati a lui ascritti di tentato omicidio nei
confronti di Pellegrini Alessio e di detenzione e porto di arma comune da sparo, ap-

state aggravanti e la recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione fra i reati di cui
ai capi A) e C) vale a dire tra il delitto di tentato omicidio e il porto illegale d’arma,
ritenuta la diminuzione per il rito eletto, rideterminava la pena in anni quattro e
mesi otto di reclusione per gli stessi capi A) e C) e in mesi cinque giorni dieci di reclusione ed C 1.400 di multa per il reato di cui al capo B), condannando così il Bilotta alla pena complessiva di anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, Bilotta
Vincenzo, gestore del Bar Luna Rossa, in data 19 settembre 2011 aveva un litigio
con Pellegrini Nessi°, il quale gli aveva chiesto della droga. Il Bìlotta, alteratosi per
il fatto di avere dei precedenti per traffico di sostanze stupefacenti, un passato con

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cui aveva inteso chiudere, aiutato dagli avventori, riusciva ad allontanare il Pellegrini che se ne andava minacciando però i presenti di tornare. E infatti, poco dopo,
tornava armato di una forbice con la quale, nel successivo alterco che ne seguiva,
feriva al torace il Bilotta. L’aggressore veniva ancora una volta allontanato. Infine,
nel passare con la propria vettura davanti al bar, il Pellegrini veniva fatto bersaglio
da parte del Bilotta di due colpi d’arma da fuoco, essendosi munito nel frattempo
della propria pistola. Il primo dei due colpi perforava il parabrezza lasciando illeso il
Pellegrini, il secondo raggiungeva la gamba destra della vittima fratturandogli il femore.
1.2. — Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del
giudizio di responsabilità, il dato probatorio rappresentato, oltre che dagli accertamenti di polizia giudiziaria, anche dalle dichiarazioni della parte offesa, da quelle
dell’imputato e dei testi presenti al fatto, dalla consulenza balistica in atti e dai fotogrammi estrapolati dalla ripresa della fotocamera riguardanti gli episodi
all’interno del bar.

Pubblica udienza: 11 giugno 2014 — Bilotta Vincenzo — RG: 37945/13, RU: 9;

plicata l’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen., ritenuta prevalente sulle conte-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite i propri difensori avv.ti Gianluca
Ciampa e Pasquale Ciampa, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Bilotta
Vincenzo chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare dal ricorrente, con ricorso redatto a ministero dell’avv. Gianluca
Ciampa, sono stati sviluppati tre motivi di gravame:

applicazione della legge penale in relazione al delitto tentato, nonché la nullità della
sentenza per contraddittorietà della motivazione In punto qualificazione giuridica
del fatto contestato; veniva in particolare rilevato che le affermazioni contenute in
sentenza in punto di idoneità degli atti contrastavano con le risultanze processuali;
la consulenza tecnica, ma anche quella della polizia scientifica, aveva per vero accertato che il primo colpo era stato sparato escludendo dalla traiettoria del proiettile il corpo del guidatore sicché è erroneo l’assunto della Corte territoriale che il colpo avesse centrato il parabrezza nella parte più spostata verso il guidatore. Ne consegue che il primo colpo non fu idoneo ad attentare la vita della vittima. Ma non fu
idoneo neppure il secondo colpo, atteso che il proiettile aveva attinto una sede corporea che, contrariamente a quanto assunto dalla sentenza gravata, non avrebbe
comunque comportato un’emorragia né avrebbe potuto condurre a morte la vittima. Parimenti carente è l’esame della univocità degli atti (che la Corte trae oggettivamente dall’arma e non dall’azione) univocità da escludersi per il fatto che nel
serbatoio della pistola utilizzata dall’imputato erano ancora presenti quattro proiettili inesplosi e il Bilotta, titolare del porto d’armi, era perfettamente in grado di utilizzare la pistola che stava maneggiando sicché, qualora lo avesse voluto, attesa
anche la vicinanza del bersaglio, non avrebbe potuto mancarlo. Infine, anche il vaglio relativo al profilo soggettivo è da ritenersi carente essendo evidente che il Bilotta non si era rappresentato che il Pellegrini sarebbe potuto morire (non avendo
sparato a zone vitali) né voleva cagionarne la morte (altrimenti avrebbe esploso,
come sostenuto, tutti i colpi);
b) con la seconda censura veniva eccepita la nullità della sentenza per erronea
applicazione della legge penale disciplinante la legittima difesa e relativa illogicità
della motivazione; è apodittica l’affermazione contenuta in sentenza relativa alla
sproporzione della reazione dell’imputato atteso che non è stato considerato che le
forbici che il Pellegrini usò contro il Bilotta, ferendolo, erano lunghe 19 centimetri e
dunque idonee a ledere gravemente l’imputato, senza contare che il Pellegrini aveva minacciato sia il ricorrente che le sue figlie. Quanto all’attualità del pericolo, il

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a) con la prima doglianza veniva rilevata la nullità della sentenza per erronea

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giudice non ha tenuto conto quanto meno che il pericolo era stato ritenuto attuale
dal Bílotta temendo che l’aggressore tornasse nuovamente nel bar e in ogni caso, al
momento del passaggio del Pellegrini innanzi al bar, erano trascorsi soli pochi attimi dal momento in cui erano state inferte le lesioni con le forbici, sicché l’odierno
ricorrente non si trovava nelle condizioni di poter optare per un commodus discessus;

relazione al concorso formale dei reati e al reato continuato, nonché la violazione
del divieto della reformatio in pejus; 11 giudice ha omesso qualsivoglia riferimento
alla possibilità di ravvisare un’ipotesi di concorso formale tra i reati che il primo
giudice aveva riconosciuto solo tra la detenzione e il porto d’arma (avendo ritenuto
che, riconoscendola, sarebbe equivalso a ritenere sussistente una premeditazione),
continuazione che per contro sussisteva per il fatto che si era trattato di più reati
commessi in un unico contesto di azione. Inoltre, il giudice aveva violato il principio
del divieto della reformatio in pejus posto che aveva disconosciuto la continuazione
già ritenuta dal primo giudice per i reati di cui sub B) e sub C) ritenendola solo per i
reati sub A) e sub C).
2.1 — Con memoria difensiva, depositata in data 24 maggio 2014, il ricorrente,
ribadiva le doglianze fatte valere nel proprio gravame insistendo per l’accoglimento
delle rassegnate conclusioni

Motivi della decisione
3. —Solo li motivo subordinato di gravame riguardante la continuazione merita
accoglimento.

3.1

Il primo motivo di gravame, in particolare, non è fondato e deve essere

respinto. La difesa per vero dimentica come sia emerso che entrambi i colpi siano
stati sparati dall’imputato verso l’abitacolo, poco rilevando che egli fosse un tiratore
provetto (circostanza oltretutto non provata) atteso che non solo l’autovettura della
vittima era in movimento, ma, come affermato dalla stessa parte lesa, il Pellegrini
era sfuggito al primo colpo in quanto si era abbassato, motivo per il quale il Bilotta,
esplodendo il secondo colpo, ha mirato più in basso. Tanto è vero che, come implicitamente rileva il giudice, non è un caso che il primo colpo, sparato a distanza di
quattro metri sia passato a pochi centimetri dal corpo della parte offesa e il secondo, sparato a due metri, sia andato a segno. Inoltre, chi esplode più colpi d’arma da

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c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la nullità della sentenza in

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fuoco all’indirizzo di un angusto abitacolo di un mezzo oltretutto in movimento non
ha mai comunque né potrebbe mai avere la certezza, a prescindere dalle proprie
abilità, di poter colpire distretti corporei non letali, non essendo nelle condizioni di
poter tener conto dei movimenti del mezzo e del guidatore, anche di quelli repentini, indotti dallo spirito di autoconservazione della vittima oltre alla concitazione del
momento. Il dolo pertanto è sicuramente alternativo essendo in grado il prefato di
rappresentarsi sia l’evento lesivo che quello letale risultando entrambi ugualmente

L’idoneità e l’univocità dell’azione è stata inoltre esaustivamente apprezzata dal
giudice nel fatto che i colpi furono sparati in rapida successione per due volte, poco
rilevando che non siano stati esplosi anche gli altri quattro proiettili sia perché ciò
non priva di idoneità la condotta precedente posta in essere e sia perché la vittima
si era allontanata rapidamente dal luogo.
3.2 — Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.
3.2.1 — Nella fattispecie il giudice ha correttamente escluso la scriminante invocata della legittima difesa. Vi è per vero da considerare che, nel momento in cui
il Bilotta ha notato che il Pellegrini stava transitando davanti al bar a bordo del proprio mezzo, non ha percepito un atteggiamento tale da cui dedurre che cercasse di
investirlo o che intendesse scendere dal veicolo per una nuova aggressione ma, facendosi forza dall’essere munito di una pistola che lo poneva in posizione di supremazia, ha esploso due colpi in successione, e non in aria a scopo intimidatorio, ma
al suo indirizzo, e solo come rivalsa per aver subito la precedente aggressione, e
dunque in un momento in cui il Pellegrini non costituiva piùun rischio concreto per
la sua incolumità.
Peraltro il giudice implicitamente fa rilevare la circostanza che l’imputato non
solo non aveva necessità di difendersi dal Pellegrini che stava uscendo dalla sua
sfera di azione, ma per lo stesso motivo non aveva neppure nessuna necessità di
sparargli addosso al fine di farlo fermare essendo sua esigenza piuttosto, al contrario, di meramente spaventarlo perché si allontanasse dal luogo.
3.3 — Il terzo motivo di gravame è per contro fondato e deve essere accolto.
3.3.1 — In carenza dell’impugnazione da parte del rappresentante della pubblica accusa, il giudice di secondo grado non poteva, per il divieto di reformatio in
peius, disconoscere la continuazione tra i reati sub B) e C) già applicata dal Giudice

Pubblica udienza: 11 giugno 2014 — Bilotta Vincenzo — RG: 37945/13, RU: 9;

non solo possibili, ma anche probabili.

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dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, atteso che ciò ha comportato un
aggravamento della pena inflitta al Bilotta; ciò va rilevato ancorché sia corretto il
riconoscimento della continuazione per i soli reati sub A) e sub C) dal momento che
non è configurabile nella fattispecie, in via logica, una programmazione unitaria ai
sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen. tra il tentato omicidio, il porto dell’arma e la detenzione illegale della pistola stante l’occasionalità dell’evento criminoso per cui è giudizio.

tinuazione per i reati di cui ai capi B) e C), non scindibili essendo tale statuizione
non più modificabile, a quello di cui al capo A), con le relative conseguenze sulla
determinazione della pena.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo.

per questi motivi
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione per il reato di
cui al capo B) e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della della

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Corte di Appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’11 giugno 2014

onsigliere estensore

Il Presidente

Il giudice non poteva pertanto che limitarsi ad estendere la già riconosciuta con-

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