Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28123 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28123 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– VERRI BRUNO, n. 13/07/1942 a NIZZA MONFERRATO

avverso la sentenza del Tribunale di ACQUI TERME in data 11/03/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. A. Policastro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. M. Grattarola – non comparso;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

VERRI BRUNO ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario

cassazionista, avverso la sentenza del Tribunale di ACQUI TERME, emessa in
data 11/03/2013, depositata in data 10/04/2013, con cui il ricorrente è stato

comma 4, e 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, perché, quale esecutore
dei lavori, ometteva (unitamente a Rosario Branone, titolare del p.d.c. e
committente, non ricorrente in questa sede) di esporre nel cantiere sito in Acqui
Terme, via Fontana d’Orto, il prescritto cartello riportante i dati del cantiere
(accertato in Acqui Terme, il 23/05/2009).

2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista dell’imputato,
vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari
per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 27,
comma 4 e 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001.
Il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato il disposto dell’art. 27,
comma 4, T.U. edilizia, in quanto la sanzione penale deve intendersi collegata
alla mancata apposizione del cartello, risultando irrilevante la circostanza che lo
stesso non fosse visibile agli accertatori il giorno dell’accesso al cantiere, ove vi
sia la prova che la mancata visibilità non sia dovuta a fatto o inerzia rilevante del
reo; dagli atti (dep. Trinchero) sarebbe invece emerso che il cartello era stato
apposto e che era stato rimosso per esigenze contingenti (richiesta della ditta
Collino di rimuovere quanto era presente all’interno del cantiere per effettuare
dei lavori all’oleodotto).

2.2. Deduce, con il secondo motivo, la manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione rispetto alla deposizione del teste Pierguido Trinchero.
Il tribunale avrebbe erroneamente valutato la prove assunte in dibattimento; in
particolare, non avrebbe evidenziato quanto affermato dal teste Trinchero, il
quale aveva affermato che il cartello era presente in cantiere sin dall’inizio dei
lavori (2007) e non solo dalla fine dell’estate 2009; il teste, infatti, avrebbe
riferito della presenza del cantiere in “lato strada, via Fontana dell’Orto” e che
era stato sempre presente attaccato alla rete; sussisterebbe il vizio di
travisamento della prova, contrastando la condanna con le emergenze
2

condannato alla pena di 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 27,

processuali, né motivando il giudice sulle ragioni per le quali ha ritenuto
inattendibili le dichiarazioni del teste Trinchero, limitandosi ad affermare che il
teste non avrebbe saputo riferire nulla con riferimento all’epoca del sopralluogo
del maggio 2009.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

4. Ed invero, seguendo l’ordine logico e cronologico, quanto al primo motivo di
ricorso, con cui si censura la violazione di legge per la erronea valutazione
dell’art. 27, d.P.R. n. 380/2001, la manifesta infondatezza del medesimo
discende dal pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui integra il reato
previsto dall’art. 44 lett. a) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche l’esposizione, in
maniera non visibile, del cartello indicante il titolo abilitativo e i nominativi dei
responsabili, ancorchè esso risulti presente all’interno del cantiere (Sez. 3, n.
40118 del 22/05/2012 – dep. 11/10/2012, Zago ed altri, Rv. 253673).
Dallo stesso ricorso, peraltro, emerge che il cartello non era visibile per esigenza
momentanee, in quanto era stato rimosso e posizionato all’interno del cantiere
medesimo al fine di consentire alla ditta Collino di effettuare alcuni lavori
all’oleodotto. La circostanza che lo stesso fosse presente all’inizio dei lavori,
peraltro, non esclude la configurabilità del reato in quanto ciò che rileva è che lo
stesso non fosse esposto al momento del controllo da parte del personale di
vigilanza, in quanto funzione del cartello è proprio quello di rendere edotti gli
organi di vigilanza dell’esistenza in loco di interventi edilizi, al fine di consentire
l’espletamento di tutte quelle attività di verifica dell’osservanza della normativa
edilizia e di corrispondenza dell’assentito al realizzato.

5.

Quanto, poi, al secondo motivo con cui si censura il preteso vizio

motivazionale dell’impugnata sentenza per essere stato commesso “un
clamoroso” errore di valutazione della prova, in particolare costituita dalle
dichiarazioni del teste Trinchero, la manifesta infondatezza del medesimo
discende dalla stessa lettura dell’impugnata sentenza.
Il giudice di merito, infatti, chiarisce come fosse irrilevante quanto dichiarato da
detto teste (secondo cui il cartello esisteva ma si trovava posizionato in altro
luogo, ossia attaccato alla rete posta e delimitare l’area di cantiere, nel punto più
visibile dalla strada), in quanto la collocazione temporale da parte del teste in
ordine alla presenza del cartello viene fatta risalire al finire dell’estate 2009,
3

i,

mentre con riferimento al maggio dello stesso anno, il teste non sarebbe stata in
grado di riferire alcunchè.
Orbene, a parte l’assoluta irrilevanza della circostanza alla luce di quanto già
chiarito da questa Corte a proposito del primo motivo di ricorso (atteso che,
quand’anche vi fosse la certezza della esistenza del cartello già dall’inizio dei
lavori, ciò che rileva, ai fini della configurabilità dell’illecito penale de quo, è che
il cartello non sia esposto al momento del controllo da parte degli organi di

vigilanza), deve essere ricordato in questa sede, da un lato, come il disposto
dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. sottolinea l’attribuzione esclusiva al
giudice del merito del potere di valutazione della prova e dell’obbligo di
esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a base della
decisione adottata e devesi ritenere che si sia inteso ribadire in pieno il principio
del libero convincimento, ancorandolo soltanto alla necessità di indicazione
specifica “dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”, al fine di evitare che lo
stesso trasmodi in uso arbitrario di tale principio. La valutazione e la
interpretazione delle deposizioni testimoniali costituiscono, pertanto, anche sotto
il vigore del nuovo codice, indagine di merito che sfugge al sindacato della
Cassazione se non sotto il profilo del vizio di motivazione, quest’ultimo inteso
come superamento del limite intrinseco alla libertà di convincimento del giudice e
il controllo di questa Corte ha per oggetto appunto un tale eventuale
superamento (Sez. 1, n. 12370 del 11/04/1991 – dep. 06/12/1991, Bartone, Rv.
189326).
Superamento, nel caso in esame, non verificatosi.
A ciò, poi, si aggiunga che non è sufficiente, al fine di consentire a questa Corte
di esercitare il sindacato che le è proprio in questa sede di legittimità, limitarsi ad
evocare l’esistenza di un vizio motivazionale, in quanto, in forza della regola
della “autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente
che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova
testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la
completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal
testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo
apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008 – dep.
03/10/2008, Buzi, Rv. 241023).
Con riferimento, infine, alla esistenza del presunto travisamento probatorio
operato dal giudice, corre l’obbligo di ricordare che non è sindacabile in sede di
legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la
valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e
attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra
4

4

divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362): e, nel caso in esame, si è già chiarito che,
sul punto, nessun cedimento logico presenta il percorso argomentativo della
sentenza impugnata che, anzi, chiarisce in maniera puntuale le ragioni della
ritenuta configurabilità dell’illecito.

dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della
Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima
equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Il ConsiglieAt est.

Il Presidente

6. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA