Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28123 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28123 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORTALUPPI GIANPIERO N. IL 28/01/1957
avverso la sentenza n. 589/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/02/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VIGEVANO, in data 19/05/2010, nei
confronti di PORTALUPPI GIANPIERO in relazione a due distinti reati di cui alli art. 648 CP

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per mancanza di elemento soggettivo e diversa
qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile.

giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1
lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004,
n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n.
34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Infatti, la Corte affrontava il tema dell’elemento soggettivo, precisando che il dolo del reato – che
escludeva l’applicazione dell’art. 712 cod. pen. – si deduceva dalle circostanze che in concomitanza
con la ricezione del primo assegno l’imputato aveva emesso una falsa fattura e che l’importo del
secondo assegno era così consistente da non rendere credibile l’assenza di ogni giustificazione in
ordine al suo possesso; assegno, peraltro, versato nonostante la consapevolezza che il primo non
fosse andato a buon fine.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro dillecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro rnillecinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2016

Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal

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