Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28122 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28122 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRAGUTINOVIC MIROSLAV N. IL 03/02/1964
avverso la sentenza n. 4025/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 30/03/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 21/04/2011, nei confronti
di DRAGUTINOVIC MIROSLAV in relazione al reato di cui all’ art. 640 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto
è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal
dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/05/2016
riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe