Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28122 del 03/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28122 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRAGUTINOVIC MIROSLAV N. IL 03/02/1964
avverso la sentenza n. 4025/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 30/03/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 21/04/2011, nei confronti
di DRAGUTINOVIC MIROSLAV in relazione al reato di cui all’ art. 640 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto
è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal
dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2016

riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA