Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28121 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28121 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO FEDELE N. IL 09/01/1971
avverso la sentenza n. 1/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
28/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 47516/2011 questa Corte Suprema, accogliendo il ricorso

del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, ha annullato la
sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 15.4.2011 limitatamente al giudizio di
prevalenza della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,
comma 5, sulla recidiva contestata a Di Rocco Fedele con rinvio alla Corte di appello
di Perugia per la determinazione della pena; ha invece dichiarato inammissibile il
ricorso degli imputati. All’esito del giudizio di rinvio l la Corte di Perugia con sentenza

28.2.2012, ha confermato la condanna del Di Rocco alla pena di anni quattro di
reclusione e C. 18.000 di multa in ordine a reato di concorso in illecita detenzione di
cocaina e il giudizio di equivalenza tra le circostanze espresso dal giudice di primo
grado.
2. Per l’annullamento della sentenza ricorre in cessazione l’imputato deducendo

la violazione di legge processuale penale, la mancanza, contraddittorietà e/o
manifesta illogicità della motivazione nonchè l’inosservanza e erronea applicazione
della legge penale (artt. 606 comma 1 lett. b ed e cpp): dopo avere posto
nuovamente in discussione l’accertamento della sua colpevolezza, il Di Rocco si duole
del mancato riconoscimento della prevalenza della attenuante speciale sulla
contestata recidiva reiterata infraquinquennale, ritenuta facoltativa.
Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva con cui richiama la sentenza
della Corte Costituzionale n. 251/2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato nella parte in cui pone nuovamente in discussione
l’accertamento di colpevolezza.
Ed infatti, l’irrevocabilità della sentenza di appello del 15.4.2011 emessa dalla
Corte di Ancona in ordine all’accertamento di responsabilità (per effetto della
inammissibilità del ricorso degli imputati dichiarato con la citata sentenza n.
47516/2011 di questa Corte) preclude il riesame della vicenda: resta pertanto da
valutare solo la motivazione sulla questione oggetto del procedimento di rinvio, cioè
sul giudizio di comparazione tra la circostanza attenuante speciale di cui al D.P.R. n.
309 del 1990, art. 73, comma 5 e la recidiva contestata.
Così delimitato l’oggetto del sindacato del Collegio, va osservato che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando
una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di
legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare
la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cass. Sez. U, Sentenza n. 10713 del
25/02/2010 Ud. dep. 18/03/2010 Rv. 245931). Ancora, ai fini del giudizio di
2

comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all’art. 99,
comma quarto, cod. pen. – la quale anche a seguito delle modifiche apportate
dall’art. 3 I. 5 dicembre 2005, n. 251 deve ritenersi facoltativa – è sufficiente che il
giudice consideri gli elementi enunciati nell’art. 133 cod. pen., essendo sottratta al
sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle risultanze
processuali e logicamente corretti (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4969 del 12/01/2012 Ud,
dep. 09/02/2012 Rv. 251809).
Nel caso di specie la Corte di rinvio con la sentenza del 28.2.2012 ha motivato
nuova condotta criminosa nonché la sua rilevanza sotto il profilo di una più
accentuata colpevolezza, e ha affermato infine che la recidiva contestata sia in
concreto sintomo di maggiore colpevolezza e di una elevata pericolosità sociale, così
da ritenersi idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio.
Tuttavia, occorre considerare che successivamente a detta decisione è
intervenuta la pronunzia della Consulta n. 251/2012, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito
dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del codice
penale.
Si rende pertanto necessario un nuovo esame da parte del giudice di merito in
ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze che tenga conto anche dei
principi affermati dalla Corte Costituzionale con la predetta decisione.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze limitatamente
al regime di comparazione tra le circostanze. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 4.4.2013.

la conferma del giudizio di equivalenza, considerando il dosaggio e la presenza di una

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