Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28120 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28120 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSPITO SANTO ANTONIO N. IL 12/10/1970
avverso l’ordinanza n. 5006/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con ordinanza in data 29/09/2014, dichiarava inammissibile
l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza con la quale egli era stato condannato alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 03/10/2002, in relazione ai
reati di cui agli artt. 648 e 640 CP

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, all’entità della pena ed alla
mancata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
del ricorso.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2016

Il motivo è inammissibile perché generico, non specificando alcuna delle ragioni poste a sostegno

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