Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28119 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28119 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ERRICHIELLO GIUSEPPE N. IL 14/02/1948
CILIBERTI GIUSEPPE N. IL 14/02/1968
avverso la sentenza n. 11717/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

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Data Udienza: 11/04/2014

Ritenuto:

-che avverso detta pronuncia le difese dei prevenuti hanno proposto ricorso per cassazione,
eccependo, per l’Errichiello, il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen.; per il
Ciliberti, si contesta la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale e delle norme
processuali da parte del giudice di merito e si rileva la illegittimità della disposta confisca
dell’immobile, destinato a garage. in proprietà all’imputato;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente di ritenere
logica e corretta la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla
sussistenza del reato di cui alla imputazione e alla ascrivibilità di esso in capo ai prevenuti;
-che il motivo di annullamento, formulato dall’Errichiello è del tutto destituito di fondamento, in
quanto. come evidenziato dalla Corte distrettuale, dall’esame degli atti ( rinvenimento del t.l.e.
nell’autovettura condotta dall’imputato; confessione resa dal medesimo Errichiello ) emerge con
chiarezza la condotta illecita dallo stesso tenuta;
-che le prime due censure, sollevate dal Ciliberti sono del tutto generiche e, quindi, inammissibili ex
art. 591, co. 1, lett. c), cod proc.pen., non specificando alcuna ragione a sostegno del vizio
denunciato;
-che, del pari, manifestamente infondata è da ritenere la eccepita illegittimità della confisca
dell’immobile-garage. in quanto lo stesso risulta essere stato utilizzato al fine di depositarvi il
tabacco illecitamente trasportato, e quindi servì e fu destinato a commettere il reato;
-che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 11/4/2014.

-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato il decisum di
prime cure, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Giuseppe Errichiello e
Giuseppe Ciliberti per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 25, 282, 291 bis co 1, e 292, d.P.R.
43/73, perché detenevano kg. 97,80 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, con condanna degli
imputati alla pena ritenuta di giustizia;

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