Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28119 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28119 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BARBA FRANCESCO N. IL 22/12/1952
avverso la sentenza n. 5975/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/02/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.di MILANO, SEZ.DIST. di RHO, in data 02/03/2011,
nei confronti di DE BARBA FRANCESCO in relazione al reato di cui agli artt. 640 e 61 N. 7 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato contestato difettando
l’elemento oggettivo degli artifici e raggiri.
Il motivo è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di

valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Sottolineando, in particolare, che l’imputato era riuscito ad ottenere dalle persone offese la
ragguardevole somma di 198.000 euro con artifici e raggiri consistiti nel fatto di presentarsi
falsamente come mago guaritore della figlia gravemente ammalata delle persone offese,
approfittando, quindi, subdolamente, della loro debolezza dovuta a tale contingenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro nnillecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro nnillecinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2016

cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui

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