Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28116 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28116 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAVARESI LORIS N. IL 16/04/1956
avverso la sentenza n. 1847/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 18/12/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CREMONA, in data 24/01/2005, nei
confronti di SAVARESI LORIS in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione
giuridica del fatto.
Il motivo è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di

valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito (in particolare quanto alla
valutazione della testimonianza della parte civile), il quale, con motivazione esente da vizi logici e
giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Sottolineando come fosse inconfutabilmente emerso che il ricorrente era in possesso di parti
dell’autovettura d’epoca, invero assai rara e costosa, rubata alla persona offesa pochi giorni prima,
delle quali non aveva saputo giustificare il possesso, successivamente cedendone alcune ad altro
soggetto che le aveva consegnate al Bresciani che le aveva riconosciute; precisando ulteriormente
che la fretta del ricorrente di disfarsi di tali pezzi di auto era giustificata proprio dalla loro rarità e
facile identificabilità (erano pezzi che “scottavano”), così escludendo una condotta meramente
imprudente nella loro acquisizione idonea a configurare la fattispecie di cui all’art. 712 c.p..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2016

cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui

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