Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2811 del 09/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2811 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTOZZI ROBERTO N. IL 29/06/1960
avverso la sentenza n. 3916/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 09/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Milano ha parzialmente confermato la sentenza del
Tribunale di Milano, con la quale l’imputato era stato condannato, in relazione al reato
di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.l. n. 463 del 1983, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, aveva omesso di versare le ritenute previdenziali e
assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative a diverse

procedere quanto alle mensilità fino al gennaio 2007, e ha rideterminato la pena in 5
mesi e 9 giorni di reclusione ed euro 530,00 di multa, per le residue violazioni.
2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, lamentando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto
all’elemento soggettivo del reato, sul rilievo che non si sarebbe considerato lo stato di
difficoltà economica della società dell’imputato stesso.
In secondo luogo, si deducono la mancanza dì una manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla determinazione della pena, perché la Corte d’appello sì
sarebbe limitata a richiamare l’entità delle omissioni e la loro reiterazione nel tempo,
senza considerare il periodo nel quale la società aveva regolarmente fatto fronte alle
proprie obbligazioni nei confronti dell’Inps.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di doglianza è formulato in modo non specifico. Il ricorrente si
limita, infatti, senza richiamare alcun concreto elemento a sostegno, ad asserire che la
società della quale è legale rappresentante attraversava una fase di difficoltà economica
e non era, dunque, in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni nei confronti
dell’Inps. E ciò, a fronte della motivazione la sentenza impugnata, nella quale
espressamente si afferma che l’imputato non ha dato alcun conto della propria
situazione economica.
Del tutto generico è anche il secondo motivo di doglianza. Il ricorrente non
prende in considerazione, infatti, neanche a fini di critica, l’adeguata e coerente
motivazione fornita dalla Corte d’appello circa la determinazione della pena. I giudici di
secondo grado richiamano correttamente a tal fine dati oggettivi, quali la non scarsa
entità delle emissioni (da 2000 a 3000 euro mensili), la loro reiterazione in un periodo
di tempo di quasi tre anni, i precedenti specifici dell’imputato, a fronte di un trattamento
sanzionatorio comunque complessivamente modesto.
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mensilità degli anni dal 2006 al 2009. La Corte d’appello ha dichiarato non doversi

4. – Non può essere dichiarata la prescrizione dei reati, il più risalente dei quali è
stato commesso il 16 marzo 2007 (e per il quale il relativo termine, tenuto conto del
periodo di sospensione legale di tre mesi, sarebbe scaduto il 16 dicembre 2014). A
fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova infatti applicazione il
principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod.
proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per

non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8
ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n.
4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2015.

cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che

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