Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28108 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28108 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTUORI SILVIO N. IL 25/06/1975
avverso la sentenza n. 12408/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 03/05/2016

ob,

4

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 28/11/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VELLETRI, in data 02/10/2012, nei confronti di MONTUORI
SILVIO confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 628 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:vizio di motivazione con
riferimento alla richiesta di disapplicazione della recidiva ed al giudizio di bilanciamento fra
circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale.
Il ricorso è inammissibile.

considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, avendo preso in considerazione,
a tal fine, la gravità del reato e le modalità della condotta. Nel ricorso si prospettano
esclusivamente valutazioni di elementi di puro merito, divergenti da quelle cui è pervenuto il
giudice di appello con motivazione sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli
argomenti difensivi attualmente riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione
delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel
caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv.
216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074 ).
Quanto al t3 censura relativa alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la Corte di
Appello, focalizzando le ragioni che l’avevano indotta a ritenere sussistente la recidiva, esprimeva
un congruo giudizio di attuale pericolosità dell’imputato incompatibile con la finalità cui era mirata
la richiesta difensiva, che deve, pertanto, ritenersi implicitamente disattesa.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che in tema di ricorso per cassazione può
essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale, qualora si
dimostri l’esistenza / nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o
manifeste illogicità – ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di
decisiva rilevanza – le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione
di determinate prove in appello (da ultimo, Sez. 6, n. 1440 del 22/10/2014, dep. 2015, PR).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2016

Il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena rideterminata previa esclusione dei reati prescritti,

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