Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28107 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28107 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCUT VASILE N. IL 24/05/1981
avverso la sentenza n. 667/2015 TRIBUNALE di IVREA, del
11/08/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. peli.,
fu applicata a MARCUT VASILE per il reato contestato la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di un anno e 2 mesi di reclusione e €200 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, deducendo mancanza della motivazione in ordine alla mancata

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame (generico sul punto), dai quali possa
invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in
proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3,
n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003,
Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1,
n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che con riferimento alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte
che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato
trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da
parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha
implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non
controversi della decisione, è infatti sufficiente che il giudice dia conto di aver
sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata
concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti
oggettive e soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio,
Rv. 245209), indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è
unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e
definitiva dell’incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009,
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applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.ed al trattamento sanzionatorio;

Fontana, Rv. 244582);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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