Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28106 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28106 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRELLI ANTONIO N. IL 24/07/1972
avverso la sentenza n. 1930/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
01/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale conferma di quella di primo grado,
FERRELLI ANTONIO era ritenuto responsabile del furto aggravato di una
gettoniera sottratta da un distributore automatico di bibite e condannato alla
pena di due anni di reclusione e C 140 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Andrea Artioli, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento

dell’imputato, che ha ammesso il fatto e si è pentito; la situazione personale di
tossicodipendenza e di indigenza economica; i motivi a delinquere, legati alla
dipendenza dalla cocaina;
– che è pervenuta rinuncia al ricorso presentata dal difensore munito di procura
speciale;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per rinuncia, poiché questa
rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime
in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della
inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013,
Serrano Caceres, Rv. 255671);
– che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua
validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata
fatta dal difensore munito di procura speciale; ne consegue che si impone la
declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e
591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione
del ‘ricorso;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro cinquecento;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di 500 euro in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

sanzionatorio, poiché non sono state considerate la condotta processuale

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