Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28105 del 20/04/2016
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28105 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
sul ricorso proposto da:
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6-55–Ea2_,A,
CASSELLA LUCA N. IL 05/08/1989
avverso la sentenza n. 2439/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 20/04/2016
RILEVATO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, CASSELLA
LUCA fu ritenuto responsabile del furto di un’autovettura e della guida senza
patente della stessa e condannato alla pena di 8 mesi di reclusione ed euro 200
di multa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Ivano Domenico Serlenga, in relazione al trattamento sanzionatorio, essendo
riconosciuta sulle contestate aggravanti; il giudice di merito, infatti, non ha
tenuto conto del comportamento successivo al reato e del contesto di vita
familiare dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui
all’articolo 116 codice della strada, perché il fatto non è più previsto dalla legge
legge come reato; il reato di cui all’art. 116 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è
stato infatti depenalizzato per effetto dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8.
Di conseguenza deve essere eliminata la pena di 66€ di multa, applicata in
aumento sulla pena base per il furto, per cui la pena residua è quella di 8 mesi di
reclusione e 134€ di multa.
Copia del dispositivo va al più presto trasmessa alla cancelleria del giudice di
merito, Corte d’appello di Milano, per la trasmissione di copia degli atti
concernenti il reato depenalizzato all’autorità amministrativa competente ai sensi
del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Quanto al reato di furto, il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché le doglianze
sono generiche, laddove non si confrontano con la motivazione della sentenza
impugnata, che richiama la negativa personalità dell’imputato, il quale, sebbene
il giovane età, risulta già gravato da numerosi precedenti penali anche specifici;
– che d’altra parte per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia,
Rv. 238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione
sulle pattuizioni riguardanti il trattamento sanzionatorio sia motivata in modo
conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nè è necessario, a soddisfare l’obbligo della
motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli
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state escluse sia le attenuanti generiche, sia la prevalenza dell’attenuante
elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di
quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio
complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui
all’articolo 116 codice della strada, perché il fatto non è previsto dalla legge
dispositivo sia al più presto trasmessa alla cancelleria del giudice di merito, Corte
d’appello di Milano, per la trasmissione di copia degli atti concernenti il reato
depenalizzato all’autorità amministrativa competente ai sensi del D. Lgs. n. 8 del
2016. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigli re estensore
Il presidente
come reato, ed elimina la relativa pena di C 66 di multa. Dispone che copia del