Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28104 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28104 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC LJUBO N. IL 18/06/1992
avverso la sentenza n. 3423/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, era confermata quella di primo grado con la quale
HALILOVIC LIUBO è stato condannato per furto aggravato alla pena complessiva di
un anno, un mese, 10 giorni di reclusione ed €112 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, deducendo vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle prove
orali e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di

– che con nota del 18 dicembre 2015 l’imputato ha personalmente rinunciato al
ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per rinuncia, poiché questa
rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in
un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della
inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano
Caceres, Rv. 255671);
– che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua
validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta
personalmente dall’imputato, con dichiarazione resa al responsabile dell’ufficio
matricola della casa circondariale di Bologna, con riferimento al numero del
procedimento in appello. Ne consegue che si impone la declaratoria di
inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc.
pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro cinquecento;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di 500 euro in favore delle cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

responsabilità, fondata su espressioni apodittiche;

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