Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28101 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28101 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENA ANDREA N. IL 26/04/1969
avverso la sentenza n. 2632/2015 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
30/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a CENA ANDREA, per una serie di furti, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura complessiva di due anni, nove mesi di reclusione ed
euro 1200 di multa, ritenuta la continuazione con i fatti di altro procedimento;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

della decisione, con particolare riferimento all’attenuante del risarcimento del danno
(ancorché parziale), pur non richiesta in sede di accordo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza oltre che
la palese genericità della deuzione, poiché nel procedimento di applicazione della
pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono
prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, come anche riguardo al riconoscimento di
aggravanti o attenuanti, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può
essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti,
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. Cosicché, in eli:lesta prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è
assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione
dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (Sez. U, n. 20
del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari,
Rv. 247539);
– che d’altra parte per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.
6 cod. pen. è necessario che il colpevole prima del giudizio abbia provveduto alla
riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad
esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione
della refurtiva (Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Talji, Rv. 265092);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
2

dell’imputato, avvocato Fabio Pancaldi, deducendo mancanza della motivazione

ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consilier estensore

Il presidente

ammende.

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