Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28101 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28101 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BYAZ CHARAF N. IL 07/12/1989
avverso l’ordinanza n. 864/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 01/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/04/2014

Ritenuto:
-che con l’ordinanza in epigrafe segnata il Tribunale di Catanzaro ha
rigettato l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Charaf Byaz,
indagato per il reato ex artt. 110 cod.pen. e 73, d.P.R. 309/90, per
concorso nella detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, con

– che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza delle esigenze cautelari;
– che il vaglio a cui è stato sottoposto il provvedimento impugnato
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente nel ritenere sussistenti le esigenze
ax art. 274, lett. c), cod.proc.pen.: ad avviso del Tribunale, a giusta
ragione, attese le specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si
procede, va apprezzata la pericolosità della condotta, desunta in
particolare dal carattere reiterato dell’azione criminosa, che appare
proprio grave perché abituale, non essendo il comportamento del Byaz
racchiuso in un isolato episodio, ma, piuttosto, indice di una inclinazione a
delinquere, indicante un habitus delinquendi idoneo a comportare una
prognosi cautelare sfavorevole di reiterazione di condotte delittuose della
stessa specie;
-che il motivo di annullamento non può trovare ingresso, perché
l’ordinamento non conferisce a questa Corte alcun potere di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo
spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento
delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice
cui è stata richiesta la applicazione della misura cautelare e del Tribunale
del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo
esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia

I

cui si invocava la revoca della misura restrittiva dell’obbligo di dimora;

rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere
negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: la esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l’assenza
nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento ( ex
multis Cass. 24/10/1996, n. 2050 ); requisiti, questi, ravvisabili nella

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 1’11/4/2014.

specie;

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