Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28100 del 31/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28100 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PENNESI CHRISTIAN N. IL 08/02/1975
VITELLOZZI ALESSANDRO N. IL 09/11/1982
avverso la sentenza n. 287/2012 TRIBUNALE di FERMO, del
16/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
1

Data Udienza: 31/05/2013

Letta la requisitoria del procuratore generale che ha concluso per la correzione
dell’errore materiale contenuto nel dispositivo relativo a Pennesi Christian e la
dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi
RITENUTO IN FATTO

2. Il difensore del Pennesi ricorre deducendo violazione di legge in quanto nel
dispositivo sono errate le indicazioni delle generalità dell’imputato e in quanto,
comunque, la sentenza non vaglia adeguatamente la sussistenza di eventuali elementi
per la più favorevole pronuncia ai sensi dell’articolo 129 cpp.
3. Il difensore del Vitellozzi muove analoga censura con riferimento al predetto
articolo del codice di rito.
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4. è pervenuta Ge~aziama dell’avv. Francesca Palma, difensore del Pennisi,
che ha comunicato la sua impossibilità, a causa di un concomitante impegno
professionale, ad essere presente all’odierna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che, poiché il presente ricorso va trattato in udienza camerale
non partecipata (con contraddittorio meramente cartolare), la presenza del difensore
non è prevista. Ne consegue che la impossibilità a presenziare all’udienza dell’avv.
Palma non ha rilievo alcuno.
2. Va anche premesso che l’errore materiale segnalato dalla difesa del primo
ricorrente non determina, contrariamente a quanto sostenuto, la nullità della
sentenza, potendosi viceversa procedere alla correzione del dispositivo, in quanto è
evidente che il Pennesi, indicato con il corretto nome di battesimo (Christian) nella
intestazione della sentenza e nel corpo della stessa, è stato però indicato come
Alessandro nel dispositivo. Ai sensi dell’articolo 130 cpp, pertanto, si può e si deve
procedere alla correzione.
3. Tanto chiarito, entrambi i ricorsi sono infondati.
3.1. Invero, per quanto concerne il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna
delle ipotesi previste dall’ art. 129 c.p.p., l’obbligo di una specifica motivazione
sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza
delle suindicate ipotesi, essendo sufficiente -in caso contrario- la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato con esito negativo la verifica richiesta
dalla legge, e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di
proscioglimento ex art. 129.
Nel caso di specie ciò è avvenuto.
4. I ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado.

1-‘

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice
di rito, il tribunale di Fermo ha applicato la pena concordata a Pennesi Christian e
Vitellozzi Alessandro, imputati del delitto di concorso in furto pluriaggravato.

PQM
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese
procedimento, disponendo che ne kt” dispositivo della sentenza emessa in data
16/7/2012 dalla tribunale di Fermo (depositata il 18/7/2012) nei confronti degli
imputati Pennesi Christian e Vitellozzi Alessandro, il nome di battesimo del Pennesi,
erroneamente indicato in Alessandro, sia corretto in Christian.

Il presidente – Pietro Dubolino

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 31 maggio 2013

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