Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28100 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28100 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AIELLO CASIMIRO N. IL 08/12/1959
avverso la sentenza n. 687/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con conferma di quella di primo grado, AIELLO
CASIMIRO è stato condannato per il furto di quattro penne marca “Ondine”,
esposte nel locale “L’Artistica”, e condannato alla pena di otto mesi di reclusione
ed €300 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell’attenuante di cui all’art.
62 n. 4 cod. pen., a fronte di un danno patrimoniale di appena C 40 (valore di
ciascuna penna) poiché tre delle quattro penne sono state prontamente
restituite; nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, privo di motivazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché l’attenuante di cui all’art. 62,
n. 4, cod. pen. è stata negata con motivazione logica, in considerazione del
valore complessivo delle cose trafugate non certamente lieve (160€ e non 40,
poiché le paie sono state restituite qualche giorno dopo, in caserma, come si
legge nella decisione di primo grado), anche alla luce della consolidata
giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’attenuante in parola implica
un danno patrimoniale subìto dalla parte offesa, come conseguenza diretta e
immediata del reato, di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576
del 20/12/2012 – dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 255791) e che tale non può
certamente considerarsi, ad esempio, il valore di 250€ in contanti;

che anche il trattamento sanzionatorio è congruamente motivato in

considerazione e dei precedenti penali dell’imputato (ben nove, in maggioranza
specifici);
– che in generale il giudizio sulla pena è rimesso alla discrezionalità del giudice di
merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la
decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica e che
d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il
giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133
cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che
assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n.
3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163), come avvenuto nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
2

dell’imputato, avv. Dario Giuseppe Polizza Favaloro, deducendo violazione di

all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria alle cassa delle ammende, il cui importo stimasi equo fissare in euro
mille;

P. Q. M.

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
ju
Il c tnsigliere
estensore

Il presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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