Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 281 del 01/10/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 281 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MATTEI FABIO N. IL 04/03/1964
avverso la sentenza n. 710/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.’ ‘-r.re
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 01/10/2013
A
MOTIVI DELLA DECISIONE
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato; La difesa infatti non denuncia una
specifica violazione di norme penali sostanziali ma formula una doglianza
riconducibile all’ipotesi di vizio della motivazione che nel caso di specie
peraltro neppure ricorre, posto che la Corte d’Appello, con motivazione
adeguata, non manifestamente illogica e non censurabile nel merito ha
escluso la riconoscibilità delle attenuanti generiche a cagione dei precedenti
penali dell’imputato e delle modalità del fatto.
La decisione della Corte territoriale sostanzialmente ricalca la decisione già
reso dal Tribunale, facendola propria. Nella sentenza del Tribunale vengono
spese argomentazioni differenti per il riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art. 648 II A cp ed escluso il riconoscimento di quelle generiche.
Dalla lettura della sentenza del Tribunale si evince che è stato riconosciuta
l’attenuante di cui al II’ dell’articolo 648 cp sulla base della valutazione del
modico valore della merce oggetto in sequestro, mentre è stata esclusa
l’attenuante di cui all’art. 62 bis, a cagione del vissuto giudiziario
dell’imputato raggiunto da
precedenti penali; la Corte d’appello ha
aggiunto, rispetto a quanto sprezzato dal Tribunale, la considerazione
inerente alle prospettive della condotta dell’imputato. La motivazione della
decisione impugnata è adeguata e non è contraddittoria o manifestamente
illogica.
Per le suddette ragioni il ricorso è manifestamente infondato e il ricorrente
va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 così forfettariamente determinata la sanzione prevista dall’art. 616
cpp, essendo ravvisabili, nella condotta processuale dell’imputato estremi di
responsabilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 1.2.2013
MAFFEI Fabio, imputato della violazione dell’art. 648 cp, ricorre per
cassazione avverso la sentenza 17.4.2012 con la quale la Corte d’Appello di
Ancona (confermando la decisione del Tribunale di Fermo del 12.1.2004),
lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e 400,00 E.
La difesa del ricorrente lamenta
1) la violazione ex art. 606 I^ comma lett. B) cpp, degli artt. 62 bis cp e 648
cp, perchè la Corte d’Appello non ha riconosciuto all’imputato le attenuanti
generiche, pur potendo adoperare gli stessi argomenti adottati per il
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 cp.