Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28099 del 20/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28099 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGLIONE VINCENZO N. IL 03/03/1977
avverso la sentenza n. 3296/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 20/04/2016
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
MAGLIONE VINCENZO fu ritenuto responsabile di alcuni reati di falso e
condannato alla pena di 10 mesi di reclusione € 200 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Gennaro Marano, deducendo vizio di motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità, poiché fondata esclusivamente sulla
circostanza che l’effigie dell’imputato fosse riportata su un documento con
all’interno di un cruscotto in un’auto che non era sua;
CONSIDERATO IN DIRITTO
–
che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza, poiché si limita a riproporre la tesi difensiva già offerta alla Corte
d’appello e giudicata infondata; la motivazione non appare contraddittoria, né
manifestamente illogica, laddove valorizza la circostanza che una delle due
patenti riportava la fotografia dell’imputato e generalità diverse dalle sue ed era
custodita insieme a quella di un coimputato, parimenti riportante la fotografia del
coimputato e generalità diverse, unitamente a una documentazione idonea alla
richiesta di finanziamenti con generalità fittizie;
–
che comunque deve ritenersi inammissibile il ricorso che attiene alla
valutazione delle prove e non a passaggi motivazionali della sentenza, giacchè
finisce con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le
diverse letture dei fatti; sotto questo profilo va ribadito che la Corte di
cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle
fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto
documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e,
tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è
l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti
indiziarle contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo
del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole
della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez.
6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
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generalità diverse dalle sue e sul ritrovamento dei documenti illeciti nascosti
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Il consiglie e estensore
Il presidente
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016