Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28098 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28098 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALAZZO FRANCESCO N. IL 15/06/1961.
avverso la sentenza n. 2581/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, PALAZZO
FRANCESCO fu condannato alla pena di giustizia per bancarotta fraudolenta
patrimoniale e documentale, quale amministratore unico della Sciacca S.r.l.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Antonio Cannavaro, con il quale si deduce vizio di
motivazione in relazione alla valutazione delle prove della bancarotta
patrimoniale, poiché sono stati travisati la consulenza contabile ed il verbale di

non sono stati considerati i versamenti ammontanti a più di 900 milioni di lire
effettuati dal Palazzo nei conti correnti delle banche della Sciacca S.r.l.; anche
rispetto alle percentuali di ricarico, giudicate dal consulente e dalla Corte troppo
basse, si evidenzia un elemento di illogicità, rappresentato dal fatto che negli
anni 1998-2000 le medesime percentuali avevano assicurato alla società floridi
ricavi; tutti questi elementi, infine, avrebbero dovuto consentire un giudizio di
prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché attiene alla valutazione delle
prove e non a passaggi motivazionali della sentenza, il che non è ammesso in
sede di legittimità, giacchè finisce con il richiedere alla Corte di legittimità di
prendere posizione tra le diverse letture dei fatti; sotto questo profilo va ribadito
che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle
prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del
contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento
impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di
legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle
fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al
controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza
alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza
espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le
aggravanti è stato motivato sulla base della gravità oggettiva del fatto, alla luce
dell’ingente danno provocato ai creditori sicchè deve ritenersi incensurabile, ove
si consideri che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 –

dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia,
Rv. 238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione
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testimonianza del consulente (si riportano alcuni stralci di entrambe le prove) e

sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,
a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

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