Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28097 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28097 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FINOCCHIARO ANTONINO N. IL 26/08/1973
SARDO ORAZIO N. IL 27/10/1968
avverso la sentenza n. 2651/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza era parzialmente confermata quella di primo
grado con la quale FINOCCHIARO ANTONINO e SARDO ORAZIO erano ritenuti
responsabile del reati di cui all’art. 482 cod. pen., in relazione alla falsificazione
di quattro carte d’identità;

entrambi gli imputati;
– che nell’interesse di FINOCCHIARO ANTONINO l’avv. Alessandro Vecchio
deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità, fondata esclusivamente sulla circostanza che la foto dell’imputato
era apposta su uno dei documenti; ulteriore doglianza attiene al trattamento
sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, poiché i giudici di merito
dovevano considerare la carenza di indizi;
– che nell’interesse di SARDO ORAZIO l’avv. Giuseppe Rapisarda deduce
violazione di legge rispetto alla qualificazione giuridica del fatto, che andava
ricondotto all’articolo 497-bis cod. pen. e con riferimento alla sussistenza di falsi
grossolani, poiché i documenti sono risultati immediatamente difformi dagli
originali, senza necessità di particolari accertamenti;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarato inammissibili, in quanto:
a) le doglianze proposte nell’interesse di FINOCCHIARO sono in punto di fatto,
poiché attengono alla valutazione della prova e non di legittimità e comunque
sono generiche, in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle
attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.;
b) quanto al ricorso proposto nell’interesse di SARDO, la deduzione circa la
qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica e difetta l’interesse
dell’imputato, essendo più gravemente punita; la valutazione in ordine alla
grossolanità del falso attiene invece ad un profilo di fatto; peraltro la motivazione
della sentenza ha escluso che potesse assumere rilevanza la circostanza che gli
agenti di polizia abbiano qualificato come “palesemente false” le carte d’identità,
non potendo farsi riferimento alla loro competenza specifica ed essendo

i

documenti riprodotti su materiale avente la medesima caratteristica di quello
utilizzato per la formazione delle carte di identità da parte degli organi preposti;
2

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di

- che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente;

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.

a,. )

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il cronSi liere stensore
,

Il presidente

P. Q. M.

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