Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28097 del 11/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28097 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASAMONICA ROMOLO N. IL 01/01/1982
avverso la sentenza n. 9669/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 11/04/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma, ha confermato il decisum di
prime cure, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Romolo Casamonica per il
reato ex art. 73, d.P.R. 309/90, per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina,
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;

-che il motivo di annullamento si sostanzia in una rinnovazione, sic et simpliciter, della identica
doglianza libellata con l’atto di appello, alla quale il giudice di seconde cure ha fornito ampio ed
esaustivo riscontro, a seguito di una puntuale ed esaustiva analisi valutativa delle emergenze
istruttorie, determinanti il decidente a confermare il giudizio di colpevolezza dell’imputato, già
affermato in primo grado;
che, peraltro, con la censura mossa si tende ad una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali a
questa Corte è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di curo 1.000,00..
Così deciso in Roma r l 1/4/2014.

-che avverso detta pronuncia la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la insussistenza di prove in ordine alla ritenuta responsabilità del Casamonica;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA