Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28095 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28095 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACOI SALVATORE N. IL 01/11/1953 parte offesa nel procedimento
c/
MARANGONI ALESSANDRO N. IL 18/12/1951
GALATI DOMENICO ROCCO N. IL 29/05/1951
IODICE MARIA ROSARIA N. IL 09/03/1959
CONTICCHIO GIANCARLO N. IL 24/12/1961
LOMAGNO WALTER N. IL 15/01/1970
avverso l’ordinanza n. 14672/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
27/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

i

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnato decreto, il GIP presso il Tribunale di Roma disponeva
l’archiviazione del procedimento nei confronti di MARANGONI ALESSANDRO ed altri,
in relazione alla denuncia presentata da IACOI SALVATORE per falso ideologico;
– che contro detto provvedimento propone ricorso personalmente la persona offesa,

presenza dell’opposizione; non avendo il giudice valutato detta opposizione; non
potendo il giudice persona fisica pronunciarsi sulla vicenda, in considerazione di una
precedente denuncia proposta contro di lui dall’odierna persona offesa;
– che con memoria depositata in data 20 aprile 2016 il ricorrente afferma la propria
legittimazione a proporre ricorso, fondata sugli artt. 582, 568, 409 e 127 cod. proc.
pen. e sui principi affermati da una decisione dell’Ad. Plen. del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché proposto da soggetto non
legittimato;
– che infatti per pacifica giurisprudenza di questa Corte il ricorso nell’interesse della
persona offesa dal reato deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da
difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (per
tutte: SU sentenze 24/1998 e 47473/2007, Sez. 6 sentenze 22025/2012 e
2330/2014), anche quando possegga la qualità personale di avvocato iscritto
all’albo dei cassazionisti (Sez. 6, n. 8995 del 04/02/2015, Marinone, Rv. 262457);
– che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Sez. U, n. 47473 del
27/09/2007, Lo Mauro, in motivazione) che “l’inesistenza di un diritto della persona
offesa a sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione si fonda non tanto sul
fatto che essa non ha la qualità di parte processuale in senso tecnico, e quindi non
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 613, comma 1, quanto piuttosto sul
motivo che questa disposizione non è attributiva alle altre parti processuali del
potere di ricorrere personalmente per cassazione, ma è invece meramente
ricognitiva della facoltà di proposizione personale della impugnazione, che la norma
dell’art. 571, comma 1, riconosce al solo imputato, in deroga alla regola generale
della necessità della rappresentanza tecnica (Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 19,

2

deducendo violazione di legge, non avendo il giudice fissato l’udienza pur in

Adragna, m. 216336; Sez. Un., 27 giugno 2001 n. 34535, Petrantoni, m. 219613;
Sez. V, 26 maggio 2004 n. 37418, p.c. Penna in proc. Mafai e altro). La persona
offesa dal reato non può quindi sottoscrivere personalmente il ricorso non perché
non sia parte processuale, nemmeno nel limitato ambito del procedimento di
archiviazione, bensì perché tale diritto non spetta nemmeno alle altre parti
processuali, essendo attribuito dall’art. 571 (e non dall’art. 613) esclusivamente

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere stensore

Il presidente

all’imputato”;

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