Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28094 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28094 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MYLILLI GIUSEPPE N. IL 14/05/1973
avverso la sentenza n. 2452/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, MILILLI
GIUSEPPE era condannato per lesioni gravi alla pena di 10 mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, deducendo vizio di motivazione per l’esclusione in appello delle
attenuanti generiche (pur riconosciute in primo grado), in assenza di ricorso del

superiore al minimo edittale, senza motivazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché a ben vedere la Corte
territoriale non ha escluso la ricorrenza delle attenuanti generiche, ma a fronte di
una richiesta di revisione del giudizio di equivalenza delle stesse attenuanti
generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., le ha apprezzate in
maniera limitata, al fine di escludere detta prevalenza (rispetto comunque ad
una doppia aggravante);
– con riferimento al trattamento sanzionatorio, la valutazione del giudice di
appello è di adeguatezza, in considerazione del fatto che la pena è stata
determinata in misura superiore, ma prossima al minimo edittale (essendo
inferiore alla misura intermedia tra il minimo ed il massimo) ed alla luce del
movente dell’imputato, giudicato futile; con tale valutazione il ricorrente non si
confronta, limitandosi a giudicare errata la valutazione quantitativa della pena,
poiché non prossima al minimo edittale, pur a fronte di un reato punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni, in cui il medio edittale è 19 mesi e 15 giorni;
– che ancora recentemente la Quarta Sezione di questa Corte ha ribadito che “in
tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di
sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata
motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di
adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133
cod. pen.” (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; conf.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 21294 del
20/03/2013, Serratore, Rv. 256197);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui

all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
2

pubblico ministero, nonché per l’eccessività del trattamento sanzionatorio,

escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

cassa delle ammende.

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