Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28093 del 16/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28093 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Saraci Vilma, nata a Lushnje (Albania) il 06/10/1972
avverso l’ordinanza del 26/01/2012 del G.i.p. presso il Tribunale di Vicenza R.G. 5824/2012
visti gli atti, il prowedimento impugnato, il ricorso e le richieste del Procuratore Generale,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo.
RITENUTO IN FATTO
1. Vilma Saraci ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 26/01/2012 del
G.i.p. presso il Tribunale di Vicenza, con la quale era stato convalidato il suo arresto in
flagranza, in relazione al reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Nel
provvedimento si è esclusa, ai fini di cui all’art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., la
configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. “non potendosi quantificare
nell’immediatezza il danno”.
2. La ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 380, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
e dell’art. 62, n. 4, cod. pen., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per
avere il giudice trascurato di considerare che nel fascicolo era contenuto lo scontrino fiscale
con l’indicazione degli oggetti relativi al presunto furto, che consentiva di determinarne il
valore commerciale in euro 68,95.

1

Data Udienza: 16/05/2013

CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è fondato.
Nel verbale d’arresto emerge che il valore complessivo delle cose sottratte ammontava ad
euro 68,95, che effettivamente appare integrare un danno di speciale tenuità, ai fini di cui
all’art. 62, n. 4, cod. pen., in relazione all’art. 380, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Il Componente estensore

Così deciso in Roma il 16/05/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA