Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28092 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28092 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEL ALOUA ABDELGHANI N. IL 06/06/1982
avverso la sentenza n. 2503/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, confermativa di quella di primo grado, BEL
ALOUA ABDELGHANI è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 495
cod. pen., in relazione a una serie di false dichiarazioni sulle proprie generalità e
condannato alla pena di giustizia, con la recidiva reiterata ed infraquinquennale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Giovanna Feliciani, con il quale si deduce violazione di legge e
carenza di motivazione per l’illeggibilità della sentenza, dal testo incomprensibile,

recidiva, poiché i precedenti penali imputato non presentano quei caratteri
individualizzanti richiesti per accedere all’aumento di pena discrezionale;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: come è
noto le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006,
Giuffrida, Rv. 234916) hanno affermato che l’indecifrabilità di una sentenza,
qualora non sia limitata ad alcune parole e non consista in semplice difficoltà di
lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, si traduce in impossibilità per la
parte di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione, i quali
ai sensi dell’art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., devono essere, sia pur
concisamente, esposti – ossia resi visibili – con le modalità ivi indicate. Di
conseguenza se da una parte va ribadito che la redazione manoscritta della
sentenza può ricorrere solo eccezionalmente, nei casi di comprovata
indisponibilità di scrittura meccanica, e tale eccezionalità, ove la forma grafica si
riveli di impossibile o anche incerta leggibilità, in alcun modo può comprimere il
diritto di chi ne ha titolo alla intera ed agevole comprensione dell’atto, nel caso
concreto va dato atto che dalla lettura del documento (direttamente esaminata
dalla Corte, per verificare l’integrazione della violazione denunziata, quale
giudice del fatto processuale, cfr. Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.
255304) deve escludersi una tale intellegibilità;
– che con riferimento all’aumento di pena per la recidiva, la censura è
manifestamente infondata, poiché la decisione impugnata richiama non
solamente la condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti, ma
anche le plurime condanne per violazione dell’articolo 6 e 14 comma 5-ter del D.
Lgs. 286/98;

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
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poiché manoscritto, nonché violazione di legge in relazione al giudizio sulla

all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

ammende.

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