Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28092 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28092 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MESSINA
nei confronti di:
LEONARDI ROSARIO N. IL 28/06/1930
avverso la sentenza n. 6425/2008 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
27/04/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Ipott. GERARDO SABEINE ;
.1444e/sentite le conclusioni del PG Dott. g;01,444ti:

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/05/2013

4.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 aprile 2009 il GIP presso il Tribunale di Messina ha
all’ascritto reato di concorso in falso in cartella clinica per non aver commesso il
fatto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Messina evidenziando l’erronea valutazione delle
risultanze probatorie e in particolare di una dichiarazione scritta resa
dall’imputato in altro procedimento con la quale si dimostrava la contestata
falsificazione della cartella clinica.
3. La Corte di Appello di Messina, cui erano stati trasmessi gli atti, con
ordinanza dell’8 febbraio 2013 affermando che contro le sentenze emesse dal
GIP ai sensi dell’articolo 425 cod.proc.pen. potesse essere proposto solo ricorso
per cassazione ai sensi dell’articolo 428 cod.proc.pen. ha trasmesso il
procedimento a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Giova premettere, in punto di diritto come la Corte Costituzionale abbia
più volte affermato che le modifiche apportate alla disciplina della udienza
preliminare non ne abbiano anche modificato la funzione assegnata ad essa, nel
disegno del codice, nella quale “l’apprezzamento del giudice non si sviluppa…
secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si
incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare… se risulti o meno necessario
dare ingresso alla successiva fase del dibattimento” (v. Corte Cost. Sent.
82/1993, Sent. 71/1996, Sent. 51/1997 e Ord. 185/2001): la funzione
dell’udienza preliminare resta, quindi, pur sempre quella di verificare l’esistenza
dei presupposti per l’accoglimento della domanda di giudizio formulata dal P.M.
Come hanno, poi, sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass.
Sez. Un. 30 ottobre 2002 n. 39915), anche l’obbiettivo arricchimento, qualitativo
1

dichiarato non doversi procedere nei confronti di Leonardi Rosario in ordine

e quantitativo, dell’orizzonte prospettico del Giudice, rispetto all’epilogo
decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli
articoli 421-bis e 422 bis cod.proc.pen. non attribuisce allo stesso il potere di
giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza
dell’imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e
comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del
diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta
più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità
dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del dibattimento”.
Non è ovviamente irrilevante se, all’udienza preliminare, emergano prove
che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all’assoluzione
dell’imputato, ma il proscioglimento deve essere, dal Giudice dell’udienza
preliminare, pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia
ritenuta non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuove prove o da una
diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti (v. Cass.
Sez. IV 6 ottobre 2009 n. 43483).
In conclusione, da un lato, il quadro probatorio e valutativo delineatosi
all’udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile e,
d’altra parte, il Giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la
sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una
prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa
soluzione (v. Cass. Sez. H 11 novembre 2008 n. 45046, Sez. V 15 maggio 2009
n. 22864 e, da ultimo, oltre la citata Sez. VI 12 gennaio 2012 n. 10849 anche
Sez. VI 17 luglio 2012 n. 33921).
3. Nella specie, questa volta in fatto, il P.M. impugnante contesta la
valutazione operata dal Giudicante circa una dichiarazione scritta resa
dall’imputato in altro procedimento e ritenuta non idonea a determinare il rinvio
a giudizio.
Di converso, proprio il dibattimento appare essere la sede più idonea per
consentire, nel contraddittorio delle parti, la valutazione circa l’efficacia
accusatoria o meno della dichiarazione scritta dell’imputato Leonardi, in quanto il
Giudicante ha dato una lettura dell’articolo 63 cod.proc.pen. che non corrisponde
alla interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. per
tutte la esaustiva e dettagliata Cass. Sez. III 10 marzo 2010 n. 16856).
4. Il ricorso va pertanto accolto è l’impugnata sentenza annullata con
rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.
2

novellato terzo comma dell’articolo 425 cod.proc.pen., “è sempre e comunque

P.T. M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di
Messina.

Così deciso in Roma, il 7/5/2013.

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