Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28089 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28089 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSMINI FRANCESCO N. IL 26/06/1964
ROSMINI BRUNO N. IL 30/11/1933
ROSMINI LUANA N. IL 22/09/1987
avverso l’ordinanza n. 970/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 09/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consiglierepott. GERAR.I.D
uOterBEONE ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.4.01/4,4444 ( Di
ch, ■441/4.

eitu,74

k;

o

kokk‘

Uditi i difensoriAvv.H ;. 44

Aktu-

Data Udienza: 07/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza dell’8
novembre 2012, ha confermato l’ordinanza del 17 ottobre 2012 del GIP del
medesimo Tribunale con la quale veniva disposta la misura della custodia
associazione a delinquere di stampo mafioso pluriaggravata, estorsione con
l’aggravante di cui all’articolo 7 della legge 203/91 e fittizia intestazione delle
quote della società Cartaruga s.r.I., ex articolo 12 quinquies D.L. 306/92.
Con la stessa ordinanza era stata, di converso, annullata l’ordinanza
applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in danno dei coimputati
Rosmini Bruno e Rosminil Luana.

Trattasi di condotte relative alla cosca “Rosmini” operante in alcuni
quartieri della città di Reggio Calabria.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli
Imputati, a mezzo del loro comune difensore, lamentando quale unico articolato
motivo una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine agli ascritti reati.
3. Risultano, infine, pervenuti motivi nuovi nell’interesse del solo Rosmini
Francesco in cui si approfondiscono le doglianze avanzate con il ricorso principale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso

Rosmini Francesco è parzialmente meritevole di

accoglimento.
2. Con riferimento alla contestazione dei gravi indizi di colpevolezza sia
per il delitto associativo che per gli ulteriori reati, deve premettersi come la
qualifica di gravità deve caratterizzare gli indizi di colpevolezza e attiene al
quantum di “prova” idoneo ad integrare la condizione minima per l’esercizio,
sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità, del potere cautelare: essa,
a differenza di quanto accade per la prova funzionale alla decisione della fase del
giudizio, non può che riferirsi al grado di conferma, allo stato degli atti,
dell’ipotesi accusatoria, e ciò a prescindere dagli effetti, non ancora apprezzabili,
eventualmente connessi alla dinamica della prova nella successiva evoluzione
processuale.

cautelare in carcere nei confronti di Rosmini Francesco, indagato per i delitti di

Quanto alla sussistenza dei gravi indizi dell’ascritto reato di cui all’articolo
416 cod.pen. il Giudice a quo non ha fatto buon uso dei principi elaborati da
questa Corte sul punto, secondo i quali, ai fini della configurabilità del delitto di
associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione
strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di
una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli
associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare
novembre 2011 n. 3886).
Il dolo del delitto di associazione a delinquere è, poi, integrato dalla
coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma
delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo
fortemente indiziante dalla stessa realizzazione in modo conforme al piano
associativo (v. Cass. Sez. VI 16 dicembre 2011 n. 9117).
La conseguenza più evidente e immediata della complessità dei reati
associativi è il fatto che il singolo delitto non viene in considerazione solo di per
sè, ma anche come prova di altri delitti: sia nel senso che la consumazione di
alcuno dei reati fine può essere considerata prova della partecipazione al reato
associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere
considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine.
La giurisprudenza, infatti, pur riconoscendo una assoluta autonomia tra il
delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati non
esclude, tuttavia, che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati
soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possano essere influenti nel
giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo e all’inserimento dei soggetti
nell’organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di
criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di
esecuzione (v. Cass. Sez. V 4 maggio 2010 n. 21919).
Ma aggiunge, altresì, che talora anche la partecipazione a un episodio
soltanto dell’attività delittuosa programmata possa costituire elemento indiziante
dell’appartenenza all’associazione (v. Cass. Sez. VI 10 maggio 1994 n. 11446 e
Cass. Sez. IV 11 novembre 2008 n. 45128); e si spinge ad ammettere che, in
particolari contesti probatori, indizi della partecipazione all’associazione possano
desumersi da elementi di prova relativi ai reati fine anche quando essi siano stati
ritenuti insufficienti allo stesso esercizio dell’azione penale per tali reati (v. Cass.
Sez. IV 1 agosto 1996 n. 1956 e Cass. Sez. VI 10 luglio 2009 n. 32878).

2

per l’attuazione del programma criminoso comune (v. da ultimo, Cass. Sez. VI 7

In ogni caso, in tema di associazione di tipo mafioso secondo autorevole
precedente di questa Corte nella sua più alta composizione, la condotta di
partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica
compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più
che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione
del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a
disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di
attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della
criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel
senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali,
esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e
“prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la
commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta
concludentia” – idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura
dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento,
peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (v. Cass.
Sez. Un. 12 luglio 2005 n. 33748).
In fatto l’impugnata ordinanza, questa volta, non ha dato effettivamente
conto sia della sussistenza dei gravi indizi dell’ascritto reato associativo che della
natura di capo e promotore dell’odierno ricorrente e non si può richiedere a
questa Corte di legittimità di rileggere l’esperita attività istruttoria per sopperire
alle carenze motivazionali sul punto.
In particolare, risultano meritevoli di adeguato approfondimento
motivazionale le circostanze relative ai provvedimenti giurisdizionali dai quali
desumere l’appartenenza del Rosmini alla omonima cosca, posto che l’operazione
Olimpia non ha portato a condanne nei suoi confronti e l’operazione Alta
Tensione appare essere ancora in itinere.
In sostanza, si può presumere l’esistenza di una cosca denominata
Rosmini operante nella città di Reggio Calabria ma da quanto emergente nella
presente sede non può dirsi il ricorrente Rosmini Francesco non solo capo e
promotore della stessa ma addirittura appartenente all’omonimo clan.
A ciò si aggiunga come gli ulteriori indizi costituiti dalle intercettazioni
telefoniche e dalle dichiarazioni dei collaboratori Molo, Villani e Lo Giudice si
evince il compimento di attività uti singulus dell’odierno indagato piuttosto che
nell’interesse della pretesa cosca di appartenenza, come ricavabile altresì dalle
3

Sviluppando, poi, tale premessa la Corte ha osservato che la

considerazioni che più avanti saranno espresse in relazione all’ulteriore attività
delittuosa ascritta.
3. Infatti, lo stesso non può affermarsi in relazione all’ascritto reato di
gestione effettiva della società Cartaruga s.r.I., formalmente appartenente ad
altri soggetti, al fine di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione,
come l’incensurato padre Rosmini Bruno e l’incensurata figlia Rosmini Luana (v.
pagine 93 e 125 della motivazione) nonché il complesso delle attività poste in
motivazione, da pagina 119 a pagina 126 e in particolare da pagina 133 a pagina
140)
Il Giudice a quo ha inoltre dato puntuale e logico riscontro alle asserzioni
defensionali di natura tecnico-contabile, contenute in una consulenza di parte,
nonché a quelle in punto di diritto circa la possibilità di elusione delle norme in
tema di misure di prevenzione in capo ad un soggetto avente natura di socio di
minoranza della società (v. pagina 140 della motivazione).
Corretto, altresì, il riferimento all’applicabilità della normativa di cui alla
legge 356/92 anche nei confronti di soggetti nei cui confronti non vi sia stata mai
ovvero sia cessata l’applicazione di misure di sicurezza, potendo la pericolosità
sociale derivare da un complesso d’indizi accertati ed indicati (v. Cass. Sez. V 28
marzo 2002 n. 23041 e Sez. V 27 settembre 2004 n. 43432).
4. Quanto al reato di cui al capo D) dell’imputazione, cioè all’attività di
estorsione in danno di Daquì Antonino, del pari nell’impugnata ordinanza si
evidenziano i gravi indizi di colpevolezza, sulla base delle intercettazioni
telefoniche e della tracciatura del traffico telefonico (v. da pagina 105 a pagina
112 dell’impugnato provvedimento).
Può poi precisarsi, quanto alla Legge n. 203 del 1991, che l’articolo 7
disciplina due distinte ipotesi, prevedendo la possibilità di applicare l’aggravante
anche nei confronti di chi, pur non organicamente inserito in associazioni
mafiose, agisca con metodi mafiosi o comunque dia un contributo al
raggiungimento dei fini di un’associazione di tale tipo (v. a partire da Cass. Sez.
Un. 28 marzo 2001 n. 10 e più di recente Sez. I 22 gennaio 2010 n. 5783 e Sez.
VI 26 maggio 2011 n. 28017).
Tuttavia, a differenza dell’ipotesi in cui il reato sia commesso al fine
specifico di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, quando si tratti di
soggetti non inseriti in tali organizzazioni è necessario che il ricorso al metodo
mafioso sia accertato con maggiore rigore, costituendo l’unico presupposto che

essere nell’esercizio della effettiva gestione (v. da pagina 73 a pagina 85 della

giustifica l’aggravamento sanzionatorio, del tutto svincolato dalla esistenza di
una associazione.
L’accertamento deve essere condotto in maniera oggettiva, tenendo conto
del contesto in cui si svolge l’azione, ma soprattutto analizzando il tipo di
comportamento posto in essere, alla luce della definizione fornita dall’articolo
416 bis cod.pen., espressamente richiamato dal citato articolo 7.
Deve trattarsi, cioè, di un comportamento idoneo ad esercitare una
dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale della specie
considerata.
La giurisprudenza riconosce come in tali casi non sia necessario che
l’associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della condotta
dell’agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente
presente nella realtà, potendo anche essere semplicemente presumibile, nel
senso che la condotta stessa, per le modalità attraverso cui si manifesta, sia già
di per sè tale da evocare l’esistenza di consorterie amplificatrici della valenza
criminale del reato commesso (v. a partire da Cass. Sez. I 18 marzo 1994 n.
1327 e da ultimo la citata Sez. V 17 aprile 2009 n. 28442).
Di tali premesse in punto di diritto il Tribunale ha fatto buon uso, sulla
scorta, questa volta in punto di fatto, delle circostanze evidenziate
nell’impugnata ordinanza (v. in particolare alla pagina 106 della motivazione) e
ne ha fatto discendere, non certo illogicamente, la conseguenza che l’indagato
abbia sostanzialmente evocato l’esistenza di un clan mafioso operante nella zona
ma avesse.
5. Il ricorso di Rosmini Francesco va, pertanto, accolto sul punto della
ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo, con
rinvio al Giudice a quo per nuovo esame e rigettato nel resto.
Deve farsi, inoltre, luogo alle comunicazioni di cui all’articolo 94 disp. att.
c.p. p.
6. I ricorsi

Rosmini Luana e Rosmini Bruno sono addirittura

inammissibili per carenza d’interesse, in quanto l’impugnata ordinanza ha accolto
la loro domanda, annullando l’ordinanza impositiva della misura cautelare degli
arresti domiciliari, e non sono stati neppure evidenziati motivi di doglianza per
ulteriori finalità.
I suddetti ricorrenti saranno, pertanto, tenuti alla rifusione delle spese
processuali e al pagamento di una somma denaro in favore della Cassa delle
Ammende.
5

particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri

La Corte, annulla l’ordinanza impugnata emessa nei confronti di Rosmini
Francesco, limitatamente al reato associativo ex art. 416 bis c.p., con rinvio per
nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta il ricorso nel
resto.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Rosmini Bruno e Rosmini Luana e
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 7/5/2013.

condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA