Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28087 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28087 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Borelli Gianluca, nato a Ospedaletto Lodigiano in data 08/11/1967
avverso l’ordinanza del 20/07/2012 della Corte d’Appello di Milano R.G. 5996/2009
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le richieste del Procuratore Generale, che
ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonché la memoria
depositata nell’interesse del Borelli;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo.
RITENUTO IN

Farro

1. Con ordinanza del 20/07/2012 la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità
dell’appello proposto da Gianluca Borelli avverso la sentenza del Tribunale di Milano del
01/07/2009, ritenendo che lo stesso, in ragione della sua assoluta genericità, evidenziasse
un mero fine dilatorio.
2. Nell’interesse del Borelli, è stato proposto ricorso per cessazione, affidato a due motivi,
con i quali si lamenta rispettivamente: a) violazione degli artt. 581, comma 1, lett, c) e 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; b) violazione dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, non è inammissibile l’appello per
genericità dei relativi motivi quando in esso sia individuabile il “punto” che si intende
1

Data Udienza: 23/04/2013

devolvere alla cognizione del giudice con riferimento alla motivazione della sentenza
impugnata, ai motivi di dissenso dalla decisione appellata e all’oggetto della diversa
deliberazione sollecitata al giudice del gravame (Sez. 1, n. 471 del 04/12/2012 – dep.
08/01/2013, Abbruzzese, Rv. 254090). In particolare, in virtù del principio devolutivo, il
giudice d’appello è tenuto a rivisitare in toto i capi ed i punti della sentenza di primo grado
oggetto di impugnazione; ne consegue l’ammissibilità dell’appello che riproponga, con
specifica indicazione dei capi impugnati, censure già esaminate e confutate dal giudice di
primo grado. (Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Livrieri, Rv. 253893, in cui questa Corte

base a parametri diversi, e che soltanto in relazione al secondo costituisce motivo di
inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione).
Con l’atto di appello, il Borelli aveva richiesto la riduzione della pena e la dichiarazione di
prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti, in relazione alla modestia del fatto, al
comportamento processuale, alla propria incensuratezza.
Tali critiche non appaiono affatto generiche, se rapportate al mero rinvio all’equità della
pena, operato dalla sentenza di primo grado.
2. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti devono essere
trasmessi alla Corte territoriale per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello
di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 23/04/2013

Il Componente estensore

precisa, altresì, che la genericità dell’appello o del ricorso per cassazione vanno valutate in

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