Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28087 del 20/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28087 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIURAR NICOLAE N. IL 21/09/1976
avverso la sentenza n. 1250/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
09/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 20/04/2016
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
CIURAR NICOLAE è stato condannato per la contraffazione di una carta di
identità rumena alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto personalmente l’imputato, deducendo
vizio di motivazione, poiché in primo grado sono state frettolosamente escluse le
condizioni per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a contestare la condanna, senza proporre specifiche censure a singoli
passaggi motivazionali della decisione (si richiama infatti, in modo del tutto
aspecifico, quella di primo grado);
– che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere estensore
Il presidente
CONSIDERATO IN DIRITTO