Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28086 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28086 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Biriukova Angela, nata a Chisinau (Moldavia) il 18/03/1971
avverso l’ordinanza del 03/02/2012 della Corte d’Appello dell’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva dichiarata l’inammissibilità della
richiesta di revisione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Ancona del
07/03/2003, con la quale Angela Biriukova veniva ritenuta responsabile del
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Data Udienza: 23/04/2013
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reato di cui all’art. 575 cod. pen. commesso l’01/02/2009 in danno di Antonio
Colacioppo.
La condannata ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della
motivazione nella ritenuta sussistenza del requisito della manifesta infondatezza
della richiesta di revisione, ai fini della pronuncia de plano della declaratoria di
inammissibilità della richiesta stessa, e nel giudizio di esclusione dei presupposti
per la revisione. Con motivo aggiunto la ricorrente deduce altresì violazione di
legge nella mancata comunicazione alla instante del parere espresso dal
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato ed assorbente è il motivo aggiunto di ricorso.
Questa Corte ha invero stabilito (Sez. U, n. 15189 del 19/01/2012, Dander,
Rv. 252020) che il parere del pubblico ministero sulla richiesta di revisione, che
sia stato comunque acquisito nel relativo procedimento ed abbia contenuto
argomentativo, deve essere comunicato alla parte richiedente, la quale ha diritto
a conoscerne il contenuto ai fini dell’instaurazione della corretta dialettica
processuale.
Nel caso in esame, risulta agli atti il parere del Procuratore generale presso
la Corte d’Appello dell’Aquila, contenente valutazioni sull’ammissibilità della
richiesta di revisione sotto il profilo della proposizione di nuovi elementi di prova,
e pertanto caratterizzato da requisiti che ne imponevano, secondo il principio
appena enunciato, la comunicazione alla parte richiedente. L’omissione di tale
adempimento impone di conseguenza l’annullamento dell’ordinanza impugnata
con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Campobasso, rimanendo
assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di
Campobasso.
Così deciso in Roma il 23/04/2013
Il Consigliere estensore
Procuratore generale presso la Corte d’Appello dell’Aquila.