Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28086 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28086 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI GENNARO N. IL 26/11/1933
avverso la sentenza n. 37/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, MORELLI
GENNARO fu condannato alla pena di giustizia per lesioni volontarie in danno di
Cataudo Sebastiano;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Sebastiano Bordonaro, deducendo violazione di legge e vizio

accogliendo il motivo di appello riguardante l’inutilizzabilità della deposizione
della parte civile, il Tribunale ha di fatto tenuto conto della prova, nella parte in
cui ha richiamato la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata “con tutti i
dati processuali”; inoltre si richiama il principio del ragionevole dubbio, che il
giudice di merito ha violato, allorchè ha dato atto che non è risultato provato se
il primo gesto di aggressione fisica sia provenuto dall’una o dall’altra delle parti
contendenti, ma ha ugualmente affermata la responsabilità sulla base
semplicemente del referto medico, che non poteva certo indicare la causa delle
lesioni; anche il riferimento alla relazione di servizio dei Carabinieri è poco
significativo, poiché i militari intervennero dopo il fatto e non riferiscono nulla in
ordine alle lesioni; si censura infine la scelta di ritenere attendibili i testi di
accusa e non anche quelli della difesa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché attiene alla valutazione delle
prove e non a passaggi motivazionali della sentenza, il che non è ammesso in
sede di legittimità, giacchè finisce con il richiedere alla Corte di legittimità di
prendere posizione tra le diverse letture dei fatti; sotto questo profilo va ribadito
che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle
prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del
contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento
impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di
legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle
fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al
controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza

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di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, poiché pur

alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza
espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
-che l’affermazione di responsabilità non è fondata in alcun modo sulle
dichiarazioni rese dalla parte civile, bensì su quella degli altri testi sentiti
(Sciacca, Colosi, Liberato e Moschella), nonché sul referto medico;
– che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere

elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità
degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, come nel caso di specie, si sottrae al controllo di legittimità della Corte
Suprema;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni

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