Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28082 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28082 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE OLIVEIRA VERA LUCIA N. IL 29/01/1966
avverso la sentenza n. 1187/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado, DE
OLIVEIRA VERA LUCIA è stata condannata alla pena di giustizia per lesioni
personali;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, avv.
Maurizio Barabino, affidato a tre motivi:
a) nullità della sentenza d’appello, per la diversa composizione tra i giudici che
hanno disposto l’assunzione di nuova prova e quelli che hanno pronunciato
sentenza;

esame dei motivi di appello in ordine al quadro probatorio contraddittorio;
c) vizio di motivazione in ordine all’attenuante della provocazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché la prima doglianza è
manifestamente infondata, giacché i giudici che hanno partecipato all’assunzione
della prova in appello (testimonianza Salsano) sono gli stessi che hanno
pronunciato la sentenza in data 4 febbraio 2015, per cui deve escludersi la
denunciata violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in linea con un
recente precedente di questa Sezione, secondo il quale “non sussiste alcuna
violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, in grado d’appello, la
sentenza venga deliberata dal giudice collegiale che ha provveduto all’assunzione
della prova, precostituita o meno che sia, sebbene in composizione diversa
rispetto al momento in cui ne era stata disposta l’acquisizione” (Sez. 5, n. 1759
del 04/10/2011 – dep. 17/01/2012, Della Bona, Rv. 251727; conf. Sez. 3, n.
42509 del 25/09/2008, Bagaglini, Rv. 241534);

che la seconda doglianza è assolutamente generica, a fronte di una

motivazione che esamina tutte le prove acquisite, escludendo un rilievo decisivo
sia alla deposizione Salsano, giudicata vaga e priva di riferimenti specifici alla
modalità del fatto, sia alla deposizione Alvarez, ritenuta poco verosimile e fragile,
alla luce dei rapporti personali tra l’imputata e il teste di difesa,
significativamente sminuiti da quest’ultimo;
– che la terza doglianza sollecita una valutazione in punto di fatto, poiché la
decisione impugnata dà atto che la persona offesa pronunciò una frase
sconveniente, ma ne esclude il carattere ingiurioso e, soprattutto, sottolinea la
abnormità della reazione dell’imputato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
2

b) vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, per omesso

all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il presidente

Il consiglier estensore

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