Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28082 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28082 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALL. SOC. DKW SRL
avverso l’ordinanza n. 56/2012 TRIB. LIBERTA’ di MONZA, del
07/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
joefsentite le conclusioni del PG Dott. P,,:tefaiaauI
Z.7~

Udit i difensor Avv.; Ja.tl,k

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Data Udienza: 05/04/2013

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore munito di procura speciale, il fallimento DKW srl,
parte civile nel procedimento penale, iscritto a carico di Nocco Gilberto e Tresoldi Patrizia, in ordine al reato
di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed altro.
Con l’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Monza, in funzione del giudice del riesame, il 7 gennaio
2013, è stato confermato il provvedimento di sequestro conservativo di due immobili siti in Paderno

La stessa ordinanza ha invece annullato il sequestro relativamente ad altri beni mobili (quote e azioni
societarie) sottoposti al vincolo cautelare, ordinandone la restituzione all’avente diritto Tresoldi Patrizia.
Deduce difensore di parte civile
la nullità dell’ordinanza per violazione del contraddittorio.
L’udienza, all’esito della quale era stato emesso il provvedimento impugnato, è stata celebrata
senza che della relativa fissazione fosse stato dato avviso alla parte civile, e cioè alla parte che
aveva richiesto il sequestro conservativo stesso.
Del provvedimento oggi impugnato, la parte civile aveva avuto contezza soltanto il 12 gennaio
2013.
Ed invece il diritto all’avviso è stato riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità (vedi,
tra le molte, sentt. n. 25610 del 17 marzo 2008; n. 11887 del 9 marzo 2006; n. 4831 del 10 ottobre
2007, RV 237964; RV 227474).
A tal fine l’impugnante sostiene la legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione, pur
nel silenzio dell’articolo 324 e dell’articolo 325 c.p.p., dovendosi considerare che la omissione
rilevata integra una nullità a regime intermedio.
In ipotesi di interpretazione dell’articolo 325 come mancante della previsione di tale legittimazione,
si chiede sottoporsi la questione alla Corte costituzionale.
In data 28 marzo 2013 la difesa di Tresoldi ha proposto una memoria nella quale ha dedotto la
carenza di legittimazione della persona offesa\ parte civile a proporre ricorso nel caso di specie, in
ragione della tassatività soggettiva dei mezzi di impugnazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come correttamente posto in evidenza dall’impugnante, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente
costante nell’osservare che, in tema di sequestro conservativo disposto sui beni dell’imputato, la parte
civile che ha richiesto ed ottenuto l’emissione del relativo provvedimento ha diritto di ricevere l’avviso di
fissazione dell’udienza di trattazione della richiesta di riesame davanti al Tribunale, a pena di nullità a
regime intermedio, per violazione del principio del contraddittorio (Sez. 6, Sentenza n. 25610 del
17/03/2008 Cc. (dep. 23/06/2008 ) Rv. 240366; Conformi: N. 3968 del 1992 Rv. 192326, N. 2394 del 1995
Rv. 202020, N. 512 del 1996 Rv. 204763, N. 4695 del 1997 Rv. 208341, N. 2047 del 2004 Rv. 227474, N.
11887 del 2006 Rv. 233812, N. 40831 del 2007 Rv. 237964).

Dugnano, fino alla concorrenza della somma di € 700.000.

Si è posto in evidenza, al riguardo, che la parte civile, a richiesta della quale sia stato adottato un
provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell’imputato, ai sensi dell’art. 316, comma secondo,
cod. proc. pen., deve essere avvisata, quale persona “interessata”, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 324, comma sesto, prima parte, e 127, comma primo, cod. proc. pen., della udienza di discussione
fissata a seguito della richiesta di riesame che, avverso detto provvedimento, sia stata avanzata
dall’imputato, nulla rilevando in contrario che il citato art. 324, comma sesto, seconda parte, cod. proc.
pen. indichi come destinatari dell’avviso soltanto il pubblico ministero, il difensore e chi ha proposto la
richiesta (di riesame).
Si tratta, infatti, di indicazione da ritenere non esaustiva, in quanto chiaramente basata sul presupposto che
parte civile (Sez. 1, Sentenza n. 4695 del 07/07/1997 Cc. (dep. 30/07/1997), cit. ;conf.: ASN 199202981 RIV.
191046; 199203969 RIV. 192362; 199304173 RIV. 195575).
L’accertata lesione del contraddittorio, nel caso di specie, ha dunque inficiato radicalmente la decisione
impugnata, e il vizio , una volta riconosciuto come sussistente per le ragioni dette, non può che essere
ritenuto deducibile con ricorso dall’interessato .
Deve, peraltro, replicarsi alle cospicue osservazioni della difesa della imputato Tresoldi, che la
legittimazione attiva della parte civile a proporre ricorso per cassazione per far valere la nullità della
procedura del riesame dovuta alla violazione del contraddittorio, sussiste ed è ravvisabile nonostante le
argomentazioni dalla stessa addotte a sostegno della soluzione contraria.
Di tale legittimazione non dubita minimamente la copiosa giurisprudenza sopra citata che, nel riaffermare
il diritto ( non derivante dalla lettera dell’art. 324 cpp, ma ricavabile dalla sua interpretazione sistematica in
collegamento con l’art. 127 cpp ) della parte civile, all’avviso della fissazione della udienza per la decisione
sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato, ha non solo ritenuto ammissibile il ricorso della parte
civile nel caso descritto, ma lo ha anche accolto, disponendo l’annullamento della ordinanza del riesame
adottata .E ciò , senza neppure porsi il dubbio che un vizio della procedura incidentale, rientrante secondo
più di una delle decisioni citate, nel novero dell’art. 178 lett c), possa ( o meno) essere dedotto, con ricorso
per cassazione, dalla parte in danno della quale si è prodotta la nullità di ordine generale presidiata dalle
norme di rito.
Altre pronunzie di questa Corte ( v. rv 254645 del 2012; rv 254609 del 2012; rv 254552 del 2012) hanno,
questa volta ex professo, affermato che sussiste la legittimazione della parte civile ad impugnare, con
ricorso per cassazione, l’ordinanza del Tribunale del riesame in materia di sequestro conservativo.
Esse fanno leva sull’argomento che dal combinato disposto degli art. 325, comma secondo, e 318 cod.
proc. pen., che attribuisce la legittimazione a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di
sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse, si desume che anche la parte civile può presentare
direttamente ricorso per cassazione e, conseguentemente, che può pure proporre ricorso ex art. 325,
comma primo, cod. proc. pen.
Invero, anche a tenere presente, come giustamente sottolineato dal difensore della Tresoldi, che il richiamo
al potere di ricorso diretto di cui all’art. 325 cpp, non contenente limitazioni soggettive, in realtà si riferisce
letteralmente ed oggettivamente solo ai provvedimenti emessi nella forma di “decreto” ( espressamente
richiamati dalla norma) e non anche a quelli emessi nella forma della “ordinanza”( quale è il provvedimento
di sequestro conservativo), resta comunque centrale, secondi questo Collegio, l’osservazione che sarebbe
del tutto privo di ragionevolezza un sistema di impugnazioni- nel quale comunque il potere di ricorso
diretto per cassazione, ad opera della parte civile in materia di decreti, non è discusso- , ricostruito nel
senso di riconoscere la estensione del contraddittorio nella fase del riesame promossa dall’imputato, alla
parte civile che aveva richiesto il sequestro conservativo, ma con la esclusione, in caso di violazione di tale

il riesame si collochi ancora nella fase delle indagini preliminari, in cui non vi è possibilità di costituzione di

t

diritto, tutelato con una delle sanzioni di maggior rigore, della conoscibilità ad opera del giudice della
ulteriore impugnazione.
Non si tratta infatti di interpretare la legge in violazione del principio di tassatività soggettiva del diritto alla
impugnazione, quanto piuttosto di non rinnegare che la integrazione del contraddittorio con il doveroso
avviso alla parte civile interessata,fatta discendere dall’art. 127 richiamato dall’art. 324 comma 6 cpp, a sua
volta richiamato dall’art. 318 cpp, è deducibile, in caso di violazione, se non altro ai sensi dell’art. 127
comma 7 cpp.
In tale prospettiva non appare preclusiva neppure la sentenza della VI sez. in data 31 gennaio 2012, allegata
al ricorso, che ha escluso la legittimazione al ricorso per cassazione, in capo alla parte civile, in un caso nel

Il provvedimento affetto da nullità deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Monza per
nuovo esame
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvia al Tribunale di Monza per nuovo giudizio.
Roma 5 aprile 2013

quale la questione della violazione del contraddittorio non veniva in esame.

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