Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28078 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28078 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
WEISS SONY N. IL 07/11/1986
avverso la sentenza n. 148/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/04/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
WEISS SONY è stato condannato alla pena di giustizia per lesioni personali in
danno di Montrone Giuseppe;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Cristina Coda, deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza
dell’aggravante dei futili motivi e di quella della durata della malattia superiore a
20 giorni, in assenza delle quali andava pronunciata sentenza di improcedibilità
per remissione di querela; in ordine alla prima si richiama quanto riferito dalla

(per cui è quanto meno dubbia una durata superiore a 20 giorni) ed il certificato
medico dell’il giugno 2007, recante prognosi di 15 giorni salvo complicazioni;
quanto alla seconda si evidenzia che la testata data alla vittima a seguito
dell’interferenza dello stesso in un tentativo di corteggiamento di una donna
andava valutata anche alla luce del grado di istruzione, del livello culturale
dell’estrazione sociale anche geografica dell’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché la prima doglianza, oltre che
non proposta in sede di appello, attiene alla valutazione delle prove e non a
passaggi motivazionali della sentenza, il che non è ammesso in sede di
legittimità, giacchè finisce con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere
posizione tra le diverse letture dei fatti; sotto questo profilo va ribadito che la
Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove
o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto
documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e,
tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è
l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti
indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo
del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole
della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez.
6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227); la doglianza è infine anche
generica, poiché non si confronta con la motivazione delle decisioni di merito, le
cui motivazioni si integrano in presenza di conforme giudizio in punto di
responsabilità, nella parte in cui si evidenzia che la persona offesa ha
ripetutamente evidenziato di essere titolare di un esercizio commerciale, ciò che
aveva determinato un precoce ritorno al lavoro, e di essersi sottoposto a visita
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persona offesa, secondo la quale dopo circa tre settimane egli rientrò al lavoro

medica ad un mese circa la frattura e che in tale occasione il medico di base
aveva rilevato la formazione di callo osseo;
– quanto alla ulteriore doglianza, ancora una volta si sollecita una valutazione in
punto di fatto, poiché la decisione impugnata dà atto che il Weiss ha colpito con
una testata al volto il Montrone, provocandogli la frattura composta del setto
nasale, solo perché quest’ultimo si era frapposto tra alcune sue amiche e
l’imputato che le stava molestando mentre ballavano;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

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