Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28077 del 20/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28077 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI VINCENZO N. IL 22/12/1975
avverso l’ordinanza n. 1071/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/spertite le conclusioni del PG Dott. ”
AAAYAD 045401QAM

Uditi difensor Avv.;

11900

Data Udienza: 20/02/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3/5/2012 la Corte di Appello di L’Aquila dichiarava
l’inammissibilità dell’appello proposto da SPINELLI Vincenzo e SPINELLI Maciste
avverso sentenza emessa dal Tribunale di Pescara,in data 18-12-2009,che aveva
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di SPINELLI
Vincenzo,deducendo:
che il provvedimento era stato emesso ritenendo l’impugnazione priva di
specificità,laddove-diversamente-si erano evidenziati elementi attinenti alla dinamica
del fatto e si era formulata censura inerente al riconoscimento dei due imputati;
inoltre rilevava di aver formulato richieste inerenti alla diversa definizione della
pena,e pertanto concludeva censurando l’ordinanza impugnata per erronea
applicazione della legge penale,e ne chiedeva l’annullamento.
Il PG in Sede chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del gravame.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero l’atto di appello proposto dal ricorrente risulta ritualmente articolato,in
riferimento ai requisiti imposti dall’art.581 CPP.,avendo l’appellante formulato rilievi
attinenti alle dichiarazioni della persona offesa ,ed alla modifica del trattamento
sanzionatorio.
In tal senso il gravame deve ritenersi riferibile ad elementi di prova,ed ai presupposti
di applicazione dei criteri di cui all’art.133 CP.,devolvendone la rivalutazione al
giudice di appello.
Risulta dunque fondata la deduzione attinente alla violazione ed erronea applicazione
dell’art.581 CPP.,e pertanto deve essere pronunziato l’annullamento senza rinvio del

1

condannato gli imputati per reato di cui agli artt.110-582-585,in rel.all’art.61 n.1 CP.

provvedimento impugnato,disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello
di L’Aquila per il relativo giudizio.
PQM

di Appello di L’Aquila per il relativo giudizio.
Roma,deciso in data 20 febbraio 2013.
Il Consigliere relatore

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte

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